Onere probatorio del pagamento nella ottemperanza per carta docente (TAR Liguria n. 869 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza che abbia accertato il diritto di un docente non di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo grava sull’Amministrazione debitrice, ai sensi degli artt. 64, comma 1, c.p.a. e 2697 cod. civ. La circostanza che la procedura di erogazione sia gestita da una società informatica, quale Sogei s.p.a., non esonera l’Amministrazione da tale onere, poiché la società opera nell’ambito della sfera di disponibilità del debitore e la prova deve essere fornita secondo il principio di vicinanza. Un semplice prospetto interno, compilato dal debitore, è inidoneo a dimostrare il pagamento, tanto più se equivoco, in quanto indicante un importo economico inferiore a quello riconosciuto dalla pronuncia ottemperanda. In caso di mancata prova, l’actio iudicati deve essere accolta, con condanna dell’Amministrazione a completare l’esecuzione e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.

Il Fatto

Una docente non di ruolo, con contratti a tempo determinato, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo accredito e al pagamento dell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori.

La ricorrente lamentava che l’Amministrazione avesse corrisposto solo la minor somma di € 500,00, documentando l’avvenuto accredito parziale. Il Ministero, costituitosi, eccepiva di aver integralmente adempiuto prima della notifica del ricorso, versando la somma dovuta in data 16 gennaio 2026, come risultante da una tabella predisposta dai propri uffici.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rammentato che, in materia di riparto dell’onere probatorio, la parte debitrice è tenuta a dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato. Tale regola, fondata sugli artt. 64, comma 1, c.p.a. e 2697 cod. civ., non subisce deroghe per il fatto che la procedura di erogazione della carta sia gestita da Sogei s.p.a., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera in favore dell’Amministrazione scolastica. La prova, pertanto, rimane nella sfera di disponibilità del debitore, in applicazione del principio di prossimità o vicinanza della prova.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il Ministero non avesse assolto all’onere probatorio. Il documento prodotto, consistente in un semplice prospetto compilato dallo stesso debitore, è stato giudicato inidoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento e la relativa data. Il documento appariva, inoltre, equivoco: pur dando atto del riconoscimento del bonus per due annualità, indicava nelle apposite colonne un solo voucher e l’importo di € 500,00 come totale da corrispondere, avvalorando la tesi della ricorrente circa l’erogazione del solo minor importo.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’actio iudicati, ordinando all’Amministrazione di completare l’ottemperanza, accreditando la somma residua di € 500,00 e gli accessori del credito nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato, infine, condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00 con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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