Revoca licenza collezione armi per difetto buona condotta (TAR Toscana n. 2119 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi e può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza. Il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio consente il ricorso a valutazioni prognostiche di tipo probabilistico, che non richiedono la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. La mancanza di buona condotta rileva non solo per il diniego del rinnovo del porto d’armi, ma anche quale perdita di un requisito di legge per il mantenimento della distinta licenza di collezione di armi comuni, che pertanto è legittimamente revocata ai sensi dell’art. 11 T.u.l.p.s.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Firenze, il 16 marzo 2025, aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 773 del 1931, per mancanza dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità. L’Amministrazione richiamava una serie di precedenti: condanne per simulazione di reato e truffa, una condanna per violazione del T.u.l.p.s., un deferimento per le disposizioni dello stesso testo unico e una recente condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Contestualmente, per gli stessi motivi, veniva disposta la revoca della licenza di collezione di armi comuni.
Il ricorrente contestava, con un unico motivo, la violazione degli artt. 11 e 43 T.u.l.p.s. e l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione. Sosteneva che alcune condanne erano risalenti e non avevano impedito precedenti rinnovi, che quella per obblighi familiari era estranea all’uso delle armi e che la revoca della licenza di collezione era illegittima perché priva di autonomo fondamento. La Questura si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare la revoca della licenza di collezione veniva sospesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata dal ricorrente il 15 dicembre 2025, perché del tutto tardiva. Nel merito ha respinto il ricorso.
Richiamando Cons. Stato sez. III n. 6565 del 2024, n. 1335 del 2024 e n. 1141 del 2024, il TAR ha ribadito che il porto d’armi è subordinato alla perfetta sicurezza circa il buon uso e che il giudizio dell’Autorità è ampiamente discrezionale. Ha poi richiamato Cons. Stato sez. VI n. 4604 del 2006 sul vincolo del rapporto autorizzatorio all’interesse pubblico e, con TAR Toscana sez. IV n. 1655 del 2025 e Cons. Stato sez. III n. 194 del 2025, ha confermato la legittimità delle valutazioni prognostiche di tipo probabilistico, orientate al criterio del “più probabile che non”.
Applicando tali principi, il Collegio ha escluso che le valutazioni della Questura presentassero profili di evidente illogicità o travisamento dei fatti. Il ricorrente non aveva tenuto una condotta sempre specchiata: risultavano una condanna per truffa, due per simulazione di reato, una segnalazione per furto di una pistola, una condanna per impiego di gas tossici senza autorizzazione e un recente deferimento. La condanna per violazione degli obblighi familiari, pur non attinente alle armi, è stata collocata in un complessivo stile di vita non improntato al rispetto delle regole del vivere civile.
Il TAR ha precisato che i precedenti rinnovi non impediscono una rivalutazione aggiornata dell’idoneità, alla luce dei più recenti pregiudizi, in quanto chi chiede autorizzazioni in materia di armi deve offrire garanzie di affidabilità superiori alla generalità dei cittadini.
Infine, quanto alla revoca della licenza di collezione, i motivi sono stati ritenuti generici. La licenza di collezionare armi comuni, in quanto autorizzazione di polizia, è regolata dall’art. 11, secondo e terzo comma, T.u.l.p.s., che impone la revoca quando vengono meno le condizioni di buona condotta. Irrilevante l’eccepito stato delle armi, che possono essere riparate o caricate in ogni momento. Spese compensate.
Nota della Redazione
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