Retrodatazione della custodia cautelare e connessione teleologica tra associazione mafiosa e omicidi (Cass. pen. Sez. I n. 9256 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera per le ordinanze emesse in procedimenti diversi solo se tra i fatti sussiste una connessione qualificata, ossia il concorso formale, la continuazione o la connessione teleologica, e, in mancanza di questa, solo quando gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti e i procedimenti pendono davanti alla stessa autorità giudiziaria. La valutazione dell’anteriore desumibilità degli indizi è questione di fatto, non rivisitabile in sede di legittimità; la mera esistenza della notizia di reato non è sufficiente, dovendo il quadro indiziario sin dall’inizio manifestare in modo immediato il proprio significato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in triplice omicidio e tentato omicidio pluriaggravato, chiedeva la retrodatazione di tale misura a quella disposta in un procedimento per il delitto di associazione di stampo mafioso, in relazione al quale aveva già riportato condanna.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza, escludendo la sussistenza di una connessione qualificata tra i reati e la desumibilità degli elementi indiziari al momento della prima ordinanza. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 297, 303 e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. In primo luogo, ha confermato l’esclusione della continuazione tra il delitto associativo e i fatti di sangue, condividendo la valutazione del giudice di merito secondo cui gli omicidi, commessi anni dopo l’adesione al sodalizio come reazione all’uccisione di congiunti, non potevano essere previsti dall’associato al momento della sua partecipazione all’organizzazione.
La Corte ha poi escluso la sussistenza di una connessione teleologica qualificata ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiamando il principio per cui non vi è connessione rilevante tra l’associazione mafiosa e gli omicidi commessi nel corso dell’attività del sodalizio, poiché questi ultimi non rappresentano lo scopo per cui l’associazione è stata costituita. I delitti finalizzati a vendicare l’uccisione di familiari non sono, infatti, finalizzati a eseguire il delitto associativo. Ha precisato che, ai fini dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non basta un qualsiasi rapporto finalistico, ma è necessaria una connessione qualificata secondo lo schema normativo.
Quanto alla dedotta desumibilità degli indizi, la Suprema Corte ha ribadito che si tratta di una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto plausibile la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato come all’epoca della prima ordinanza le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero ancora prive dei necessari riscontri oggettivi, non essendo quindi configurabili gravi indizi di colpevolezza per la strage.
Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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