Dichiarazioni predibattimentali e condanna: necessarie garanzie per la prova non contraddittoria (Cass. pen. Sez. V n. 6852 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base “esclusiva e determinante” dell’affermazione di responsabilità penale, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali compensative, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. La condanna fondata unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare nel dibattimento integra una violazione dell’art. 6 CEDU solo se il pregiudizio arrecato ai diritti della difesa non sia stato controbilanciato da solide garanzie processuali. La mancata verifica dell’equità complessiva del giudizio determina l’annullamento della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per il delitto di furto in abitazione, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Ancona. La responsabilità era stata affermata sulla base delle dichiarazioni predibattimentali della madre della persona offesa, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per impossibilità sopravvenuta di procedere all’escussione dibattimentale della dichiarante, e del riconoscimento fotografico effettuato dalla stessa in sede di indagini.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso riguardante l’insufficienza probatoria, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27918 del 2011, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio non possono fondare in modo esclusivo o significativo la condanna. Ha tuttavia rilevato che la successiva giurisprudenza sovranazionale ha introdotto un elemento di flessibilità.

La Grande Camera della Corte EDU, nelle sentenze Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito e Schatschaschwili c. Germania, ha ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte unilateralmente, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa sia bilanciato da adeguate garanzie procedurali. Ha inoltre indicato come canoni processuali da verificare: l’esistenza di un valido motivo giustificativo dell’assenza del testimone, l’accertamento del carattere determinante della dichiarazione e la presenza di sufficienti garanzie compensative.

La giurisprudenza di legittimità, come ribadito dalle Sezioni Unite Troise (n. 14800 del 2018), si è allineata a tali principi, precisando che la violazione dell’art. 6 CEDU sussiste solo se il pregiudizio alle prerogative difensive non sia stato controbilanciato. La Corte ha quindi enunciato il principio per cui la base “esclusiva e determinante” dell’accertamento può essere costituita da dichiarazioni predibattimentali solo in presenza di un accurato vaglio di credibilità e della compatibilità con i dati di contesto.

Nel caso di specie, la Corte di appello non si era posta la questione delle garanzie compensative, nulla rilevando in proposito. Tale decisiva lacuna motivazionale ha comportato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, risultando assorbito il motivo concernente le circostanze attenuanti e la determinazione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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