Depuratore fuori dal distretto PUC: illegittimo il PAUR senza variante urbanistica (TAR Liguria n. 832 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale che colloca una parte dell’impianto di depurazione – segnatamente il camino di emissione, elemento strutturale e punto più critico sotto il profilo urbanistico – all’esterno del distretto di trasformazione individuato dal PUC è illegittimo per difetto di conformità urbanistica, ove non sia stata previamente approvata una variante. Il carattere meramente indicativo dello schema di organizzazione planivolumetrico opera esclusivamente all’interno del distretto: il progetto può diversamente ubicare il manufatto nel distretto, non fuori da esso. La fascia di rispetto assoluto di 100 metri di cui all’allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977, recepita dall’art. 18 l.r. Liguria n. 43/1995, si misura dal perimetro dell’area ospitante l’impianto nella sua globalità, camino compreso. Il PAUR che localizzi il camino su area demaniale marittima richiede la concessione di occupazione ex artt. 34 e 36 cod. nav., non supplita dal parere favorevole dell’autorità marittima reso ai soli fini della sicurezza della navigazione.

Il Fatto

Due gruppi di proprietari e residenti di immobili prospicienti la zona della Colmata di Chiavari impugnavano il decreto dirigenziale regionale n. 5217 del 22 agosto 2022, recante il PAUR sul progetto di impianto di depurazione delle acque reflue a servizio di undici Comuni, comprensivo di pronuncia positiva di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006.

I ricorrenti lamentavano l’irragionevolezza della localizzazione dell’impianto davanti al lungomare, in adiacenza e in parte all’interno del porto turistico, e contestavano lo scarico in mare delle acque trattate. I due ricorsi, uno dei quali già proposto in via amministrativa e poi trasposto in sede giurisdizionale, venivano riuniti. Con due atti di motivi aggiunti l’impugnazione era estesa ai bandi di gara per le condotte a mare e per la costruzione dell’impianto, per illegittimità derivata. Spiegavano intervento ad adiuvandum un’associazione consumeristica e un comitato locale.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, esclude che la sola vicinitas basti a fondare l’interesse e ritiene quest’ultimo adeguatamente allegato: le proprietà dei ricorrenti sono a ridosso dell’area e saranno verosimilmente investite dalle emissioni odorigene, secondo il pregiudizio che le norme tecniche del 1977 intendono evitare. Quanto agli interventi, li dichiara inammissibili: l’associazione consumeristica vanta una legittimazione autonoma, incompatibile con l’intervento adesivo dipendente (Adunanza Plenaria n. 15/2024); il comitato prospetta un interesse identico a quello dei ricorrenti principali, in elusione del termine di impugnazione.

Nel merito, i ricorsi sono fondati sotto il secondo, terzo e quinto motivo. Chiarito che il parere di conformità urbanistica fu effettivamente reso in conferenza di servizi e che la sua mancata allegazione è mera svista, la questione si sposta sulla conformità sostanziale al PUC. L’art. 42 delle n.t.a. include il depuratore tra gli obiettivi del distretto di trasformazione e considera prioritaria l’approvazione del progetto; lo schema planivolumetrico vi colloca il camino all’interno del distretto. Il progetto definitivo lo ubica invece nel porto turistico, in area demaniale e in ambito di conservazione: circostanza pacifica.

Il collegio respinge le difese comunali. Il valore indicativo dello schema vale solo entro il distretto; il camino non è mero impianto tecnologico, ma elemento strutturale e punto più critico, l’unico rappresentato con la relativa fascia di rispetto in tutte le planimetrie. Richiamata Cons. Stato n. 11326/2023, la fascia di rispetto si misura dal perimetro dell’area nella sua globalità. Ne discende la violazione anche dell’allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977, che esige l’inserimento in aree destinate ad attrezzature di interesse generale, e dell’art. 6 D.G.R. n. 107/2018, che impone la variante preventiva.

Fondato è il terzo motivo: il nuovo posizionamento del camino sovrappone la fascia dei cento metri alla struttura destinata alla vendita del pescato, insediamento commerciale rispetto al quale la fascia opera. Fondato è altresì il quinto: l’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 esigeva la concessione demaniale, mentre l’autorità marittima si è espressa solo ai fini della sicurezza della navigazione. Il PAUR è dunque annullato, con condanna alle spese di Regione e Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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