Piano delle alienazioni scaduto: improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 799 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che abbia esaurito i propri effetti per decorso del triennio di riferimento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il richiamo della delibera impugnata nei piani successivi non integra un rapporto di presupposizione, tale da determinare la caducazione automatica degli atti sopravvenuti. La parte ricorrente consegue una tutela effettiva solo impugnando l’ultima delibera adottata, idonea a soddisfare gli interessi attuali. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito dei motivi.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di camping su un’area comunale. Ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale con cui l’area è stata inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2021-2022, con l’intento dell’amministrazione di riassegnarla mediante pubblica comparazione, insieme agli atti presupposti e connessi.
La ricorrente ha dedotto la violazione di una precedente delibera commissariale che subordinava l’attivazione delle procedure di nuova locazione alla definizione del procedimento di condono edilizio, il riconoscimento del diritto di prelazione, la contraddittorietà nella classificazione del bene tra patrimonio disponibile e indisponibile, l’inesistenza del verbale di presa in carico e l’incidenza su diritti quesiti nascenti dal contratto di locazione ancora in corso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione del Comune di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune ha evidenziato che, successivamente agli atti impugnati, erano intervenute ulteriori delibere consiliari contenenti i piani di alienazione e valorizzazione per i trienni successivi, mai impugnate.
Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione fondata. Il Piano impugnato riguardava il solo triennio 2020, 2021 e 2022 e, ad oggi, ha esaurito i propri effetti, risultando superato dai piani successivi, non impugnati.
Il Collegio ha escluso che il mero richiamo della delibera impugnata nelle successive possa fondare un rapporto di presupposizione con caducazione automatica. Solo l’eventuale annullamento dell’ultima delibera adottata sarebbe satisfattivo degli interessi attuali della ricorrente, secondo l’indirizzo richiamato dal TAR Lazio-Latina, sent. 346/2022.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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