Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3479 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112 c.p.a. è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dal titolo esecutivo passato in giudicato e dall’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Una volta assolto tale onere, incombe sull’amministrazione debitrice allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 c.c. L’inerzia e il silenzio dell’amministrazione non valgono a giustificare l’inadempimento. Il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato e, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza n. 1290/2024 il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione il 24.06.2024 ed è passato in giudicato. Secondo la ricorrente, il Ministero non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. Di qui il ricorso ex art. 112 c.p.a., con domanda di nomina di un commissario ad acta e di condanna alle spese, distratte in favore del difensore antecipatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.

Su questa base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti incombeva sull’amministrazione. Il Ministero, tuttavia, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta dalla ricorrente. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo di esecuzione si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario della stessa Direzione, il quale provvederà su istanza dell’interessata entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, come ritenuto da TAR Calabria n. 479 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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