La destinazione agricola del fondo già edificabile legittima e attua il contenimento (TAR Lombardia n. 1700 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta di pianificazione urbanistica che riconduce ad ambito agricolo un’area in precedenza edificabile rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione comunale ed è censurabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento di fatto. Il consumo di suolo, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. Lombardia n. 31/2014, va inteso in senso sostanziale, quale perdita di copertura naturale del terreno, e non in senso meramente formale secondo la classificazione previgente. È pertanto legittima la variante che, perseguendo l’obiettivo di riduzione dell’edificazione e la tutela ecologica delle aree libere, escluda la potestà edificatoria di un fondo già incluso in ambito edificabile ma mai trasformato. La destinazione agricola può essere giustificata da finalità ambientali e di contenimento del consumo di suolo, anche prescindendo dalla tutela di specifici insediamenti agricoli esistenti.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno incolto di ridotte dimensioni, ricompreso dal PGT del 2012 tra gli ambiti a destinazione mista con riconoscimento di potestà edificatoria. Con delibera consiliare di adozione della variante generale al PGT, l’area viene classificata tra gli ambiti agricoli di rilevanza ambientale ed ecologica, con esclusione di ogni possibilità edificatoria.

La società presenta osservazioni, chiedendo l’inserimento del fondo tra gli ambiti del tessuto urbano consolidato, con conferma della capacità edificatoria. L’osservazione è respinta con la delibera di controdeduzione e approvazione definitiva della variante, motivata dalla necessità di ridurre il consumo di suolo. La società impugna quindi la delibera di adozione, quella di approvazione e gli atti di VAS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, rilevando che l’impugnazione non riguarda il solo atto di adozione, ma si estende alla delibera di approvazione definitiva. Sussiste dunque interesse attuale alla decisione anche con riferimento agli atti preparatori. È invece accolta l’eccezione riferita agli atti di VAS, avverso i quali nessuna censura specifica è stata formulata: sotto tale profilo il ricorso è inammissibile.

Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono sindacabili solo entro i limiti dell’eccesso di potere per macroscopica illogicità o travisamento, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7881 del 2023 e TAR Lombardia, Sez. II, n. 797 del 2024. Tali vizi non sono ravvisabili: la destinazione agricola impressa al fondo risponde alla logica generale della variante, espressamente orientata alla riduzione del carico urbanistico e al consumo di suolo tendente a zero.

La scelta è coerente con gli atti di programmazione sovracomunale e con la disciplina regionale. Il Collegio respinge la lettura formale proposta dalla ricorrente, secondo cui il fondo, già edificabile nel PGT previgente, dovrebbe ritenersi definitivamente consumato. La nozione di consumo di suolo ha invece rilevanza sostanziale, legata alla perdita di copertura naturale: l’art. 1 della L.R. n. 31/2014 impone la minimizzazione del consumo e la concentrazione degli interventi sulle aree già urbanizzate o dismesse.

La variante, escludendo l’edificazione futura di un’area a copertura naturale, si pone in piena consonanza con tale impostazione. A conferma, il Tribunale richiama Corte cost. n. 179 del 2019, che ha qualificato il suolo come risorsa non rinnovabile e bene comune, e TAR Lombardia, Sez. I, n. 780 del 2021, secondo cui la destinazione a verde non richiede il soddisfacimento diretto di interessi agricoli. La finalità ambientale e di contenimento dell’edificazione è quindi sufficiente a sorreggere la scelta.

Quanto al profilo del sacrificio imposto al privato, il Collegio rinvia alle considerazioni sull’interesse pubblico perseguito, individuato nella riduzione del consumo di suolo, e dichiara la censura infondata. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *