Destinazione a servizi in zona B2: vincolo conformativo e non espropriativo (Cons. Stato n. 6408 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione a servizi di un’area privata, prevista dallo strumento urbanistico anche all’interno di una zona B e della relativa sottozona B2, non integra un vincolo espropriativo, ma un vincolo conformativo funzionale all’interesse pubblico generale della zonizzazione. Ne deriva la validità a tempo indeterminato del vincolo e l’inesistenza di alcun obbligo dell’Amministrazione di procedere a una nuova tipizzazione urbanistica dell’area, che non può qualificarsi come “bianca”. La coerenza della previsione va verificata alla luce delle NTA e dell’intero compendio documentale del piano, ivi comprese le tabelle di riepilogo, che ne costituiscono parte integrante e possono chiarirne portata e significato in caso di incertezza. Esclusa la natura ablatoria e la decadenza del vincolo, non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Sardegna il provvedimento con cui il Comune respingeva la richiesta di riqualificazione urbanistica di un proprio terreno, catastalmente individuato, nonché la nota richiamata e la deliberazione consiliare assunta come atto presupposto, oltre al PUC nelle parti relative alla tavola del Documento del Piano e alla tavola del Piano dei Servizi. La società chiedeva l’accertamento dell’obbligo comunale di correggere la disciplina dell’area come zona B e sottozona B2, in via subordinata la riqualificazione per decadenza del vincolo asseritamente espropriativo, con conseguente qualificazione a zona bianca, e la condanna al risarcimento del danno.
Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. La società appellava la pronuncia, affidando l’impugnazione a quattro motivi e insistendo per il risarcimento; il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza. L’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’omessa pronuncia dedotto con il primo motivo. Dall’esame del Piano dei Servizi e della tavola Z4 emerge chiara la destinazione a servizi dell’area, identificata come “S” generica e definita dalla tavola come sottozona di servizi “B2: Servizi”. Tale destinazione non è errata né irragionevole, risultando coerente con l’art. 24 delle NTA, che riconosce l’esigenza di reperire aree per servizi pubblici anche in prossimità del centro abitato, senza che la destinazione sia necessariamente collegata alla proprietà pubblica degli immobili.
Il TAR, quindi, si è espressamente pronunciato su tutte le domande, riconoscendo la coerenza e la non contraddittorietà di un ambito classificato “S” all’interno di una zona B e della sottozona B2, ed escludendo la configurabilità di un errore emendabile ai sensi dell’art. 20, comma 25, o dell’art. 20-bis della legge regionale Sardegna n. 45/1989.
Quanto alla natura del vincolo, il Consiglio di Stato richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1142 del 2022: la destinazione ad attrezzature e servizi di aree private non implica un vincolo espropriativo, ma solo un vincolo conformativo, funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, che sfugge allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali. Ne consegue la validità a tempo indeterminato del vincolo e l’inesistenza dell’obbligo di nuova tipizzazione: l’area non è rimasta “bianca”.
Su queste premesse cade la censura di pretesa integrazione postuma della motivazione: la tabella di riepilogo è parte integrante del PUC e ben può contribuire a chiarirne significato e portata in caso di incertezza. Le doglianze sulla decadenza del vincolo e sul dovere di riqualificazione risultano infondate, perché muovono da un presupposto inesistente.
Quanto agli ultimi motivi, riferiti alla delibera consiliare del 2008 e all’adeguamento al PPR, il Collegio rileva che essa non fu oggetto di specifiche censure, ma di generiche considerazioni; il profilo, non sorretto da una specifica domanda, non può condurre alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati. Il rigetto integrale dell’appello travolge la domanda risarcitoria, priva in radice dei presupposti. Le spese del grado sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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