Conferenza di servizi riaperta e applicazione del tempus regit actum (Cons. Stato n. 6406 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conferenza di servizi riattivata dopo una lunga sospensione è disciplinata dalla normativa vigente al momento della sua riapertura, in applicazione del principio tempus regit actum, e non da quella in vigore all’atto del primo avvio del procedimento. La legittimità del provvedimento amministrativo si accerta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con immediata operatività delle norme di diritto pubblico sui procedimenti ancora in itinere. Nella conferenza di servizi decide il criterio della prevalenza delle posizioni, cosicché il dissenso espresso dall’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica preclude la conclusione positiva del procedimento. I termini di cui all’art. 14-ter l.n. 241/1990 valgono per gli avvisi delle amministrazioni diverse da quella procedente e non per le articolazioni interne dell’ente che ha indetto, svolto e concluso la conferenza.
Il Fatto
La società appellante, divenuta proprietaria di un’area agricola interessata sin dagli anni Duemila da un progetto di complesso commerciale con strutture sportive e ricreative, previa variante urbanistica, ha chiesto nel 2019 all’amministrazione regionale la riapertura della conferenza di servizi avviata nel 2002 e sospesa per l’accertamento della permanenza del vincolo di inedificabilità connesso alla fascia di rispetto di un corso d’acqua pubblico.
La conferenza si è conclusa negativamente. La società ha impugnato la determinazione dirigenziale conclusiva, il parere unico regionale e il parere dell’Area urbanistica. Il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza n. 398 del 2 maggio 2022, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo infondate nel merito le doglianze, assorbite le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione. Il primo snodo riguarda la disciplina applicabile. La conferenza riattivata è stata correttamente assoggettata alla normativa vigente al momento della riapertura, perché l’amministrazione non può non tener conto delle modifiche normative intervenute nel notevole lasso di tempo tra la sospensione e il riavvio.
Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la legittimità dell’atto va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione (Cons. Stato, Sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; Sez. III, 4 febbraio 2021 n. 1045; Sez. IV, 30 luglio 2019 n. 5395) e le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione sui procedimenti in itinere (Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017 n. 545).
In applicazione della disciplina vigente e del criterio della prevalenza, dinanzi al parere urbanistico e paesaggistico sfavorevole dell’Area competente la conferenza non poteva che concludersi negativamente. Rileva l’avviso contrario all’ammissibilità dell’intervento espresso dalla Direzione assegnataria della cura di interessi pubblici primari, anche in ragione del ruolo della Regione nell’accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267/2000.
Le censure sulla pretesa irrilevanza del parere del 15 novembre 2021 non sono condivisibili. Alla seduta era presente il Rappresentante unico regionale, nominato dal Presidente della Regione. Quanto alla tardività, i termini dell’art. 14-ter l.n. 241/1990 riguardano le amministrazioni diverse da quella procedente, non le articolazioni interne dell’ente che ha indetto e concluso la conferenza; il termine del 2 dicembre 2021 è stato rispettato.
Non incidono sulla legittimità del procedimento le doglianze sul preavviso di rigetto ex art. 10-bis l.n. 241/1990, previsto per la modalità asincrona e non per quella sincrona, né quella sull’incompetenza del Rappresentante unico. Il vincolo paesaggistico permane e risulta confermato dalla verificazione; l’area è inidonea e occorre una delocalizzazione mediante nuovo progetto. Il vincolo risulta dalla Tav. B del PTPR, non essendo state attivate le procedure di dequotazione. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.