Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio concorsuale (TAR Lombardia n. 3803 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio consolidato che, nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Tale evenienza ricorre anche quando sia lo stesso difensore della parte ricorrente a rappresentare, con memoria depositata in giudizio, il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito della controversia. In tale ipotesi, il Collegio è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. La natura della controversia e l’andamento complessivo del giudizio possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, bandito con D.M. n. 206 del 26.10.2023. Con il ricorso in epigrafe impugnava gli atti del procedimento concorsuale, contestando l’illegittimità della valutazione della prova orale svoltasi il 13 giugno 2024.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio, resistendo alle censure e concludendo per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza. Con avviso di Segreteria del 5 giugno 2026, i difensori delle parti erano informati della fissazione del ricorso alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il difensore della parte ricorrente, con memoria depositata il 6 luglio 2026, aveva espressamente dichiarato la sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione nel merito del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta prima della camera di consiglio fissata per la verifica della persistenza dell’interesse, rendeva necessario prendere atto della volontà della parte di non coltivare ulteriormente il ricorso.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che non restasse altra possibilità che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito prospettate avverso gli atti concorsuali.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della controversia e l’andamento complessivo del giudizio, che non rendevano equa l’integrale condanna della parte soccombente in senso processuale.
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Nota della Redazione
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