Risarcimento da ritardo nel condono edilizio: serve la prova del danno-conseguenza (TAR Toscana n. 145 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990, la responsabilità dell’amministrazione ha natura aquiliana e richiede l’accertamento della lesione di un bene della vita. Oggetto del risarcimento non è il mero ritardo, ma le conseguenze patrimonialmente apprezzabili del ritardato conseguimento del bene della vita. Sul ricorrente grava l’onere di allegare e provare i danni-conseguenza, secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., nonché la colpa dell’amministrazione. Il danno evitabile con l’ordinaria diligenza, e in particolare quello riconducibile all’inerzia del richiedente nel sollecitare la definizione del procedimento, non è risarcibile ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui il Comune di Pietrasanta ha rideterminato gli oneri di costruzione e di urbanizzazione dovuti per il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della L.R. Toscana n. 53/2004, per il mutamento di destinazione d’uso da rurale ad abitazione di un manufatto, senza aumento di volume o superficie.
In via preliminare hanno eccepito la prescrizione del credito; nel merito hanno chiesto l’annullamento della nota; in ogni caso hanno domandato il risarcimento dei danni da ritardo nel rilascio del titolo in sanatoria ai sensi dell’art. 2-bis legge n. 241/1990. Costituitosi il Comune, questi ha depositato la concessione in sanatoria n. 3/S/53 del 22 giugno 2023, dalla quale risultava il regolare versamento di oblazione e oneri, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento, in conformità alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dai ricorrenti. Ha richiamato il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi nella valutazione dell’interesse, ma può solo prendere atto della dichiarazione, operando nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio (richiamate, tra le altre, Cons. Stato, VI, n. 5503 del 2023 e Cons. Stato, VII, n. 5159 del 2023).
Passando alla domanda risarcitoria, il TAR ha richiamato l’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, secondo cui la responsabilità per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana: occorre accertare la lesione di un bene della vita, mentre la quantificazione segue i criteri della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.
Quanto al riparto dell’onere probatorio, il Collegio ha ribadito che l’azione risarcitoria non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma dal generale onere della prova ex artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.: il ricorrente deve dimostrare fatto illecito, evento dannoso, nesso causale ed elemento soggettivo (richiamata Cons. Stato, IV, n. 5478 del 2024).
Nel caso concreto, pur avendo il Comune impiegato diciannove anni per rilasciare il titolo, il TAR ha rilevato che i ricorrenti integrarono la documentazione solo nel 2006 e che dal 2006 al 2019 omisero ogni iniziativa sollecitatoria. Il ricorso, inoltre, non nasceva dall’esigenza di vedere evasa la pratica di condono, ma da quella di contrastare l’erronea richiesta di pagamento. I ricorrenti si sono limitati a prospettare un danno indimostrato nell’an, riferito alla differenza di valore di mercato. Trattandosi di modifica di destinazione senza esecuzione di opere, l’immobile è stato comunque goduto secondo la destinazione già oggetto di istanza.
Il Collegio ha quindi concluso che, pur sussistendo danno-evento e colpa, difetta del tutto l’allegazione e la prova dei danni-conseguenza, che comunque sarebbero imputabili all’inerzia dei ricorrenti ai sensi del combinato disposto dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 1227 cod. civ.. La domanda risarcitoria è stata rigettata, con integrale compensazione delle spese per reciproca soccombenza (solo virtuale quanto all’annullamento).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova