Cronotachigrafo alterato e omessa qualificazione del fatto tra delitto e contravvenzione (Cass. pen. Sez. I n. 28620 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione, nell’intestazione della sentenza, di un capo di imputazione diverso da quello contestato non determina, di per sé, la nullità della decisione, ove non ricorra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.; il giudice di legittimità dispone la correzione dell’errore materiale dell’intestazione. È invece fondato il ricorso che censuri la mancata risposta alla questione della qualificazione giuridica del fatto, ove il giudice di appello abbia affermato la responsabilità ai sensi dell’art. 437 cod. pen. senza definire il rapporto con la fattispecie dell’art. 179 cod. strada. Tra le due disposizioni non sussiste alcun rapporto di specialità, per specificazione o per aggiunta, essendo diverse la condotta materiale, l’elemento soggettivo e i destinatari delle fattispecie.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 18 giugno 2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Ragusa il 7 luglio 2023 nei confronti dell’imputato, amministratore unico di una società di trasporti. Questi era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 437 cod. pen. per aver utilizzato un dispositivo idoneo a eludere la corretta registrazione dei dati sul cronotachigrafo digitale installato su un complesso veicolare di proprietà della società, occultando così il mancato rispetto del periodo di riposo dell’autista.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per l’erronea indicazione nell’intestazione di un capo di imputazione diverso, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, la necessità di qualificare il fatto come delitto doloso ovvero come contravvenzione prevista dall’art. 179 cod. strada, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con motivi nuovi la difesa ha ulteriormente sviluppato le censure sulla qualificazione giuridica e sui vizi della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte rileva che l’erronea indicazione, nell’intestazione della sentenza, del capo di imputazione, del luogo di domicilio o dello stato di detenuto anziché di libero dell’imputato non determina, di per sé, la nullità della decisione, come affermato da Sez. 6 n. 3789 del 08/01/2019 e Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011. Non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che richiama l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e commina la nullità solo per la mancanza della motivazione, del dispositivo nei suoi elementi essenziali o della sottoscrizione del giudice.

Deve pertanto prendersi atto dell’errore materiale e disporsi la correzione dell’intestazione della sentenza, mediante riferimento al luogo di domicilio, allo stato e al capo di imputazione come correttamente indicati nella sentenza di primo grado.

Sono invece fondati i motivi dal secondo al settimo. La difesa ha posto la questione della qualificazione giuridica del fatto, evidenziando la necessità di ricostruire in concreto la condotta attribuita all’imputato, per stabilire se essa integri il delitto doloso di cui all’art. 437 cod. pen. ovvero la contravvenzione dell’art. 179 cod. strada. Tale prospettazione imponeva al giudice di merito di definire preliminarmente il rapporto tra le fattispecie.

Richiamando Sez. 1 n. 10494 del 15/05/2019, la Corte ribadisce che si tratta di fattispecie e condotte strutturalmente diverse, rispetto alle quali non trova applicazione il principio di specialità in alcuna delle sue declinazioni, per specificazione o per aggiunta, che postulano un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le fattispecie astratte. Nel solco di Sez. Un. n. 1963 del 28/10/2010, di Sez. 1 n. 47211 del 25/05/2016 e di Sez. 1 n. 34107 del 29.03.2017, non sussiste alcun rapporto di specialità tra l’art. 179, secondo comma, cod. strada e l’art. 437 cod. pen., per la diversità dei beni giuridici tutelati e, soprattutto, della natura strutturale delle due fattispecie sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo.

Differiscono l’elemento soggettivo, la condotta materiale e i destinatari delle due fattispecie: il reato di cui all’art. 437 cod. pen. è delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell’art. 179 cod. strada è illecito sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, in capo al conducente, sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della manomissione. La mancata risposta alla questione specificamente posta dalla difesa, e dunque l’assenza di una motivazione idonea a spiegare le ragioni della qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 437 cod. pen., impone l’annullamento con rinvio della sentenza, affinché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio, libera nell’esito. La restante motivazione, formulata mediante mera adesione agli argomenti del primo giudice, non dà adeguato conto delle analitiche censure sulla ricostruzione dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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