Detenzione domiciliare speciale e bilanciamento con l’interesse del minore disabile (Cass. pen. Sez. I n. 34731 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione domiciliare speciale, spetta al giudice procedere a un concreto bilanciamento tra l’interesse del minore a godere di una relazione diretta con almeno uno dei genitori e l’interesse, di pari rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena. A seguito della declaratoria di illegittimità dell’art. 47-quinquies ord. pen. ad opera della Corte costituzionale n. 52 del 2025, il beneficio può essere concesso anche al padre detenuto, purché non sussista un’accertata pericolosità del richiedente. La revoca è legittima quando le condotte del condannato, pur realizzate con armi giocattolo, rivelino protervia e allarme sociale, dimostrando inaffidabilità rispetto alla prognosi di osservanza delle prescrizioni e ai compiti di cura verso la prole disabile.

Il Fatto

Al condannato era stata concessa la detenzione domiciliare speciale dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, in presenza di una figlia di dieci anni portatrice di grave handicap e dell’impossibilità della madre di provvedere alla cura della prole. La misura era stata poi sospesa a seguito di una segnalazione dell’Arma dei Carabinieri e successivamente revocata dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 24.04.2026.

Il collegio capitolino aveva fondato la revoca su nuove emergenze istruttorie: i militari, in occasione di un controllo, avevano raccolto le segnalazioni dei vicini, che riferivano di ripetute discussioni e di aver visto il condannato aggirarsi con una pistola sorretta nella cintola, minacciando di uccidere tutti. I controlli non avevano rinvenuto armi con reale capacità offensiva, ma solo una pistola scacciacani e revolver giocattolo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte rileva che i due motivi, tra loro strettamente connessi, articolano argomenti controvalutati e censure di merito sugli apprezzamenti logicamente formulati dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla gravità delle condotte accertate.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. A seguito della declaratoria di illegittimità dell’art. 47-quinquies ord. pen. pronunciata dalla Corte costituzionale n. 52 del 2025, limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», il beneficio può essere concesso al padre detenuto, purché non sussista un’accertata pericolosità dello stesso, come affermato da Sez. 5 n. 34049 del 12/9/2025.

Permane dunque in capo al giudice il dovere di procedere a ogni opportuno bilanciamento tra l’interesse del minore a mantenere una relazione diretta con almeno uno dei genitori e l’interesse, di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena. Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato assolve all’onere richiesto, formulando un giudizio di merito non illogico né peregrino.

Il Tribunale ha valorizzato circostanze che evidenziano, da un lato, la propensione del condannato a reiterare condotte illecite connotate da protervia e foriere di significativo allarme sociale tra i vicini, approfittando di un beneficio concesso nell’interesse della prole; dall’altro, la sua inadeguatezza rispetto ai compiti di cura verso la figlia disabile. La Corte sottolinea che la disponibilità di sole armi giocattolo non elide la gravità della condotta, persuasivamente indicativa di inaffidabilità rispetto alla prognosi di osservanza delle prescrizioni.

Il ricorso, concluono i giudici, non si confronta con tali dati e si limita ad articolare assertivamente deduzioni di mero dissenso. In tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, sicché sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza del ragionamento (cfr. Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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