Droga parlata: no sequestro, motivazione rigorosa e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 33947 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, qualora gli indizi consistano in mere conversazioni captate senza sequestro della sostanza (la c.d. droga parlata), il giudice di merito è gravato da un onere di rigorosa motivazione, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la scelta ricostruttiva che conduce alla condanna fondarsi su un dato probatorio caratterizzato da alto grado di credibilità razionale e idoneo a superare ogni ragionevole dubbio. Resta però questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. L’esistenza del reato può essere desunta dal solo contenuto dei dialoghi captati quando il loro tenore sia sintomatico di un’attività illecita.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a uno degli imputati, rideterminando la pena, e ha confermato nel resto la condanna dell’altro, ponendo a carico di quest’ultimo le ulteriori spese del grado. Gli imputati erano stati ritenuti responsabili di violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aggravate ai sensi dell’art. 81 cod. pen.

La condanna si fondava sulla valutazione di numerose conversazioni intercettate, non seguite da alcun sequestro né da altri riscontri, dalle quali i giudici di merito avevano desunto l’esistenza di un’attività di cessione di cocaina per partite di valore elevato. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 192 cod. proc. pen., lamentando l’assenza di riscontri esterni e la mancata prova dell’effettivo buon esito dell’accordo di acquisto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, versati in fatto e generici. Il nucleo argomentativo muove dalla distinzione tra la valutazione del materiale captato, riservata al giudice di merito, e il controllo di legittimità, circoscritto alla verifica della logicità della motivazione.

I giudici richiamano il principio per cui, in materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità (Sez. III n. 44938 del 2021; Sez. Un. n. 22471 del 2015). Lo stesso vale quando il linguaggio adoperato sia criptico o cifrato: se l’apprezzamento risulta logico rispetto alle massime di esperienza, resta sottratto al controllo di legittimità.

Quanto al peculiare onere motivazionale nel caso di droga parlata, la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta con particolare attenzione e rigore. Ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive, la scelta che conduce alla condanna deve fondarsi su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da alto grado di credibilità razionale, con esclusione delle sole eventualità più remote (Sez. IV n. 20129 del 2020; Sez. VI n. 27434 del 2017; Sez. III n. 16792 del 2015).

La Corte territoriale, secondo i giudici di legittimità, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa ha escluso la sostenibilità dell’unica tesi alternativa prospettata dalla difesa, l’uso personale o collettivo, alla luce del tenore dei dialoghi che richiamavano la qualità dello stupefacente e il prezzo di cessione, sovente nell’ordine di migliaia di euro, circostanze incompatibili con un consumo personale. La ricostruzione dei giudici di merito risulta supportata da una valutazione attenta e scrupolosa delle captazioni.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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