Annullato il cumulo, nuova pena per reato estero (Cass. pen. Sez. 1 n. 18591 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere e di continuazione, allorché venga annullata la sentenza estera che aveva disposto il cumulo, il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena per i reati superstiti, deve fare riferimento alle pene indicate come esecutive dall’autorità giudiziaria estera nella relativa nota informativa. Tale determinazione non viola il divieto di reformatio in peius, qualora la pena così individuata sia pari o inferiore a quella che costituiva il valore base della pena continuata annullata. La pronuncia del giudice dell’esecuzione, che si basi sulle indicazioni dell’autorità estera, è immune da vizi di illegalità della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, era stata investita della richiesta di determinazione della pena relativa ai reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Cluj. Tale richiesta era divenuta necessaria a seguito dell’annullamento, da parte del Tribunale di Bucarest, della sentenza di cumulo che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quella pronuncia e quelli giudicati da un’altra sentenza del medesimo Tribunale di Bucarest. Con l’ordinanza impugnata, la Corte territoriale aveva determinato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione, ritenendo questa la misura corretta per i reati oggetto della sentenza di Cluj. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegalità della pena per errata indicazione di quella irrogata con la sentenza del Tribunale di Cluj.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la doglianza del ricorrente. Il thema decidendum riguardava la corretta individuazione della pena da eseguire per i reati giudicati dal Tribunale di Cluj, dopo che era venuta meno la sentenza di cumulo che aveva assorbito tale pena in una complessiva più ampia. Il ricorrente sosteneva che, a seguito delle modifiche intervenute sulla sentenza di Cluj, la pena da eseguire sarebbe stata di anni 3 e mesi 2 di reclusione, non di anni 3 e mesi 6.
La Corte ha invece ritenuto corretta la determinazione operata dalla Corte territoriale. Un elemento decisivo è stato individuato nella nota informativa dell’Ufficio Esecuzioni Penali, presente nel fascicolo processuale. Tale nota, proveniente dall’autorità rumena, chiariva espressamente che le pene di anni 3 di reclusione e di mesi 6 di reclusione, inflitte con la sentenza del Tribunale di Cluj, passata in giudicato, “rimangono esecutive”.
La Suprema Corte ha quindi valorizzato questo documento ufficiale, che forniva l’indicazione univoca e aggiornata circa l’entità delle pene da eseguire. L’annullamento della sentenza di cumulo aveva fatto rivivere le pene originarie, nella misura precisata dall’autorità giudiziaria straniera. Il giudice dell’esecuzione nazionale, nel determinare la pena per il reato superstite, non poteva che attenersi a tale indicazione, che costituiva il riferimento oggettivo per la determinazione della pena. In questo senso, la doglianza del ricorrente circa l’illegalità della pena è stata rigettata.
La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, così determinata, non superava il limite costituito dalla pena base della continuazione annullata. La decisione della Corte territoriale, pertanto, è risultata immune dai vizi denunciati, in quanto si è correttamente basata sulle indicazioni fornite dall’autorità estera in ordine alla pena divenuta esecutiva a seguito della rimozione del cumulo.
Nota della Redazione
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