Detrazione risparmio energetico, tardiva comunicazione ENEA non è decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 19309 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. La decadenza, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. L’eccezione di giudicato esterno formatosi prima della decisione impugnata non può essere dedotta per la prima volta in cassazione. Il giudicato rilevabile d’ufficio in sede di legittimità è solo quello formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese indicate nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2009 e sostenute negli anni 2008 e 2009 per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006. Il recupero dipendeva dalla tardiva comunicazione all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica e della scheda informativa.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ufficio, ritenendo che la comunicazione all’ENEA dovesse essere trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduceva il sopravvenuto giudicato esterno formatosi su altra annualità. La Corte lo dichiara inammissibile: l’eccezione di giudicato non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, salvo che il giudicato si sia formato dopo la sentenza impugnata. La sentenza della CTR impugnata risulta pronunciata alla data dell’udienza di discussione dell’8/02/2017 e pubblicata l’8/03/2017; il giudicato richiamato si è formato il 30/01/2017, applicando il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., quindi prima della decisione di merito. Da qui l’inammissibilità della deduzione.
La Corte richiama il consolidato indirizzo per cui la rilevabilità d’ufficio del giudicato, interno o esterno, anche in sede di legittimità, postula che esso risulti dagli atti del giudizio di merito ovvero si sia formato successivamente alla sentenza impugnata. Nel rito tributario il termine ultimo per ogni allegazione difensiva coincide con la data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata, non con quella successiva di pubblicazione.
Con il secondo motivo il contribuente censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss., della l. n. 296 del 2006, dell’art. 4, comma 1-bis, del d.m. 19/02/2007 e dell’art. 1, comma 20, della l. n. 244 del 2007. La Corte accoglie il motivo, dando continuità al principio già affermato in sede di pubblica udienza: la comminatoria di decadenza non si desume dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/02/2007. L’espressione secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione “sono tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza espressa decadenza, non basta a determinare la decadenza stessa.
La Corte distingue la diversa ipotesi della mancata comunicazione al Centro operativo di Pescara dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, che trova nella norma primaria dell’art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997 la fonte della decadenza. Nella fattispecie la natura perentoria del termine non si desume dalla norma attuativa, anche in ragione del successivo art. 5, comma 4-bis, del d.m. 19/02/2007, né dalla lettura sistematica dell’istituto. La comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria attiene alla dimostrazione dell’effettiva sostenibilità delle spese.
Di conseguenza il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso del contribuente è accolto nel merito. Le spese dell’intero processo sono compensate, in ragione dell’esistenza di precedenti di segno contrario e della formazione dell’orientamento della sezione dopo l’introduzione del giudizio.
Nota della Redazione
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