Diaria da immobilizzazione in polizza scolastica ambigua va interpretata a favore dell’assicurato (Arbitro Assicurativo n. 749 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto di assicurazione, la clausola che limita la diaria da immobilizzazione ai soli giorni di frequenza scolastica è ambigua e non univoca, ove la limitazione risulti collocata in una tabella separata e priva di riferimenti alla presenza o assenza “scolastica”. In presenza di dubbio, il giudice non può attribuire alla clausola polisenso un significato specifico senza ricorrere a tutti i criteri di ermeneutica e, in particolare, all’interpretazione contro il predisponente di cui all’art. 1370 cod. civ. Trattandosi di polizza collettiva in favore di consumatori, opera inoltre l’art. 35 del Codice del consumo, che impone clausole chiare e comprensibili. Ne consegue che l’unico limite alla diaria è il massimale di polizza.
Il Fatto
A seguito di un infortunio scolastico, il ricorrente riportava l’applicazione di un apparecchio gessato alla gamba, mantenuto per un periodo che si prolungava oltre la conclusione dell’anno scolastico. L’impresa liquidava la diaria da immobilizzazione calcolandola su undici giorni di attività didattica, escludendo le giornate di sabato e domenica e il periodo successivo alla chiusura della scuola.
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di ulteriori 1.620,00 euro per ventisette giorni di diaria e di 350,00 euro per spese di fisioterapia. L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di un valido reclamo e, nel merito, contestava l’operatività della garanzia fuori dai giorni di lezione e il rimborso delle spese prive di prescrizione.
La motivazione del Collegio
Sulla questione pregiudiziale, il Collegio ricorda che l’art. 8 del Decreto impone, a pena di inammissibilità, la previa presentazione di un reclamo e che l’art. 1 del Decreto definisce il reclamo come dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela. La comunicazione del ricorrente contestava la quantificazione dell’indennizzo con toni di esplicita doglianza. Per il Collegio, essa integra un valido reclamo per forma, contenuto e finalità: le disposizioni regolamentari non vanno intese in senso eccessivamente formale, essendo sufficiente che il cliente sottoponga la propria doglianza e consenta all’impresa di replicare. L’eccezione di inammissibilità è quindi respinta.
Nel merito, la controversia riguarda l’interpretazione delle clausole della polizza per infortunio. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’interpretazione del contratto, il giudice non può attribuire a clausole dal significato plurimo uno specifico senso senza l’ausilio di tutti i criteri di ermeneutica e, segnatamente, dell’art. 1370 cod. civ. (Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2021, n. 25849). L’interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio, cioè due significati ugualmente ricavabili.
Applicando questi criteri, il Collegio osserva che l’art. 36 della polizza non menziona i giorni di lezione e indica come unico limite il massimale. La Tabella riepilogativa dei massimali richiamata dalla stessa norma contrattuale riporta la formula “Diaria da immobilizzazione arti superiori/inferiori in presenza/assenza”. Tale espressione, priva di riferimento alla presenza o assenza “scolastica” e collocata in una tabella separata, è ambigua e non delimita in modo chiaro l’operatività della garanzia ai soli giorni di frequenza.
Il Collegio applica quindi l’interpretazione contra proferentem e l’art. 35 del Codice del consumo, leggendo la clausola nel senso favorevole all’assicurato: unico limite la diaria è il massimale. Accoglie pertanto la richiesta di ulteriori 960,00 euro, pari alla diaria fino alla rimozione del gesso, comprese le giornate di sabato e domenica.
Quanto alla fisioterapia, l’art. 33 della polizza subordina il rimborso delle spese alla condizione che i trattamenti siano “regolarmente prescritti”. Il ricorrente non ha prodotto alcuna prescrizione e il referto successivo alla rimozione del gesso non menziona trattamenti riabilitativi. La domanda di rimborso è quindi respinta. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’impresa al pagamento di 960,00 euro oltre interessi dal reclamo al soddisfo, al contributo IVASS di 200,00 euro e al rimborso di 20,00 euro per la somma versata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 35 Cod. cons. – Forma e interpretazione