Fideiussione per locazione commerciale e grandi rischi: incompetenza dell’Arbitro assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 1078 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rami credito e cauzione la qualificazione del rischio come grande rischio ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera r), n. 2, del CAP non richiede il superamento di soglie dimensionali, patrimoniali o di fatturato. È sufficiente che l’assicurato eserciti professionalmente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e che il rischio riguardi tale attività. La polizza fideiussoria, emessa nel ramo 15 cauzione con clausola a prima richiesta, rientra in tale categoria. Ne consegue che la relativa controversia è esclusa dalla competenza dell’Arbitro assicurativo per effetto dell’art. 3, comma 2, del Decreto ministeriale n. 215/2024, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente agisce in qualità di locatrice di un immobile commerciale e beneficiaria di una polizza fideiussoria stipulata da una terza società conduttrice a garanzia delle obbligazioni da contratto di locazione. A fronte dell’inadempimento, non contestato, del conduttore, chiede l’escussione della garanzia per l’importo garantito.

L’impresa di assicurazione oppone il diniego: la polizza non sarebbe mai divenuta efficace per mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall’art. 2 delle condizioni generali, che impone la registrazione del contratto di locazione entro trenta giorni dall’emissione. La registrazione è avvenuta con due giorni di ritardo, con pagamento della relativa sanzione. La ricorrente deduce l’inopponibilità della clausola al beneficiario, ritenendola vessatoria e non specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. L’impresa eccepisce in via preliminare, tra l’altro, l’incompetenza per materia dell’Arbitro perché la fattispecie rientrerebbe nei grandi rischi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio applica il principio della ragione più liquida e inverte l’ordine delle eccezioni, esaminando subito quella di incompetenza per materia, meritevole di accoglimento e idonea ad assorbire le ulteriori questioni.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 3, comma 2, del Decreto, che esclude dalla cognizione arbitrale le fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, lettera r), CAP. La norma distingue le ipotesi dei numeri 1) e 3), subordinate al superamento di limiti dimensionali, da quella del n. 2), relativa ai rami 14 e 15, che richiede unicamente l’esercizio professionale di un’attività industriale, commerciale o intellettuale e l’inerenza del rischio a tale attività.

Quanto al primo presupposto, il Collegio richiama Cass. civ., Sezioni Unite, n. 3947 del 2010 e l’art. 13 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009: le polizze fideiussorie con clausola a prima richiesta sono classificate nel ramo 15 cauzione. La polizza in esame, rilasciata appunto dal Ramo Cauzioni con previsione a prima richiesta, rientra quindi nel ramo 15.

La qualità professionale dell’assicurato emerge dalla visura camerale, che indica quale attività prevalente l’affitto e gestione di immobili propri o in locazione. Il rischio garantito concerne le obbligazioni di buon uso dell’immobile e di pagamento del canone derivanti da locazione ad uso diverso dall’abitativo, così inerendo all’attività commerciale esercitata dalla beneficiaria.

Accertati i presupposti, il Collegio dichiara la propria incompetenza e l’inammissibilità del ricorso. Restano assorbite le eccezioni sul mancato reclamo e sulla complessità della valutazione, nonché ogni questione di merito sulla natura e sull’opponibilità della clausola al beneficiario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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