CGA trasparenti e DIP in garanzia collisione con criteri di deprezzamento chiari (Arbitro Assicurativo n. 551 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia collisione, le clausole delle CGA che subordinano l’applicazione del deprezzamento commerciale sui pezzi di ricambio al decorso dei primi 24 mesi dalla prima immatricolazione, con indicazione della tabella delle percentuali per fasce di anzianità del veicolo, sono chiare e non equivoche e rispettano i requisiti dell’art. 35 del Codice del Consumo. Il DIP aggiuntivo, ai sensi dell’art. 185 del CAP e dell’art. 29 del Reg. IVASS n. 41/2018, non deve riprodurre integralmente il contenuto delle CGA né le tabelle di deprezzamento, essendo sufficiente che indichi le sole ipotesi in cui il deprezzamento non si applica, così rendendo edotto l’assicurato che dopo tale periodo esso opera. La comunicazione delle condizioni applicate al singolo sinistro, inviata dopo la denuncia, non integra di per sé violazione degli obblighi di trasparenza, non potendo l’impresa conoscere in anticipo l’anzianità concreta del veicolo al momento del sinistro.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza auto con garanzia collisione, lamentava la non corretta applicazione delle CGA in relazione a un sinistro verificatosi nel 2025. In particolare contestava che le condizioni contrattuali, in caso di danno parziale, riconoscessero il valore a nuovo solo entro limiti temporali determinati, senza indicare espressamente i criteri applicabili ai veicoli con più di 24 mesi di vita, come la propria autovettura, e senza specificare i criteri di calcolo del deprezzamento dei ricambi.
Deduceva inoltre la mancanza di trasparenza della gestione del sinistro: il prospetto di liquidazione sarebbe stato ricevuto solo dopo il reclamo e sarebbero stati applicati criteri non chiaramente rinvenibili nelle CGA, con riferimento al deprezzamento del 30% sui ricambi e alla successiva applicazione dello scoperto del 15%. L’impresa, dopo aver incaricato il perito e aver inviato una comunicazione integrativa il 21 novembre 2025, aveva liquidato alla carrozzeria, cessionaria del credito, un indennizzo inferiore al danno quantificato in sede peritale. Il ricorrente chiedeva la rideterminazione dell’importo e un risarcimento per il preteso deficit informativo; l’impresa chiedeva il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto delle clausole contrattuali: l’art. 12.5 delle CGA e il DIP sui limiti e le franchigie della garanzia collisione; l’art. 15.6.3 delle CGA, che prevede l’applicazione del deprezzamento commerciale solo dopo i primi 24 mesi dalla prima immatricolazione e solo sul prezzo delle parti da sostituire, con tabella per fasce di anzianità; e il DIP aggiuntivo, che menziona le sole ipotesi di non applicazione del deprezzamento.
Su questa base il Collegio esamina le doglianze alla luce dell’art. 35 del Codice del Consumo, applicabile in quanto il ricorrente riveste la qualità di consumatore. Rileva che le CGA indicate anche nel DIP esprimono in termini chiari e non equivoci la regola del deprezzamento successivo ai 24 mesi e la tabella delle percentuali per anzianità del veicolo. Le censure contro tali clausole sono pertanto non fondate.
Quanto al DIP aggiuntivo, il Collegio ammette che esso non specifichi i criteri di deprezzamento dopo i 24 mesi, ma esclude che ciò integri un deficit informativo. La rappresentazione in termini negativi, cioè con l’indicazione delle sole ipotesi in cui il deprezzamento non opera, non rende la formula contrattuale priva di chiarezza: l’assicurato comprende che solo nei primi 24 mesi il deprezzamento non si applica. La mancata riproduzione della tabella non costituisce inadempimento, perché l’art. 185 del CAP e l’art. 29 del Reg. IVASS n. 41/2018 attribuiscono al DIP aggiuntivo una funzione meramente integrativa e complementare del DIP, senza modifiche e in coerenza con le CGA. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., sez. III, n. 8412 del 24 aprile 2015.
Il Collegio respinge anche le censure sulla gestione del sinistro. La comunicazione integrativa del 21 novembre 2025 non dimostra alcuna opacità, perché l’impresa non poteva comunicare in anticipo l’applicazione del deprezzamento prima del sinistro e della verifica concreta dell’anzianità del veicolo. Quanto alla consultabilità dei documenti, la disciplina del deprezzamento risulta graficamente distinta ed evidenziata rispetto al restante testo, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 166 del CAP.
Il ricorso è quindi rigettato, con conferma della liquidazione effettuata dall’impresa.
Nota della Redazione
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