Ricorso all’Arbitro Assicurativo inammissibile per petitum generico o oltre limite di valore (Arbitro Assicurativo n. 728 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Assicurativo è inammissibile quando non indichi l’importo dell’indennizzo richiesto né gli elementi necessari a determinarlo, non essendo sufficiente il generico riferimento alla prestazione prevista in polizza. Il petitum deve essere individuato o individuabile, risultando applicabile anche al procedimento arbitrale l’art. 163, comma terzo, n. 3), cod. proc. civ. In materia di polizze del ramo danni, la domanda di pagamento è inoltre inammissibile se eccede il limite di valore di euro 25.000 fissato dall’art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. La qualificazione formale della domanda come di mero accertamento non elude il limite, rilevando il contenuto economico della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva aderito a una polizza collettiva collegata a un piano di accumulo, stipulata dall’impresa con una società di gestione del risparmio, chiedendo l’attivazione della garanzia per invalidità permanente da malattia. L’impresa respinse la richiesta di indennizzo, presentata il 18 dicembre 2025, eccependo la preesistenza della patologia rispetto alla decorrenza della copertura.

Il ricorrente contestò il diniego deducendo l’errata applicazione dell’art. 17 delle CGA, l’assenza di questionario anamnestico e la violazione dell’art. 14 delle CGA, che prevede la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ., oltre a profili di trasparenza e buona fede. L’impresa eccepì l’incompetenza per valore dell’Arbitro e l’improponibilità della domanda di condanna, contestando nel merito la sussistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 cod. civ.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria le questioni di inammissibilità sollevate dall’impresa. Il ricorrente aveva domandato la condanna alla liquidazione integrale della prestazione senza indicare né l’importo né le modalità di calcolo. Poiché l’art. 25 delle CGA determina l’indennizzo sul capitale assicurato al momento del sinistro, ricavabile dal numero di rate non ancora versate moltiplicate per il relativo importo, tali dati non erano desumibili dalla documentazione allegata: la domanda risultava quindi generica.

Il Collegio ha richiamato l’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, che sancisce l’inammissibilità del ricorso privo degli elementi essenziali, tra cui il petitum. Sul punto ha citato la propria Decisione AAS, 16 giugno 2026, n. 490, secondo cui la mancata indicazione dell’importo richiesto incide sulla possibilità di individuare il contenuto della pretesa azionata: anche nel procedimento arbitrale, pur disciplinato con minore rigore formale, il petitum deve essere individuato o individuabile.

Anche superando tale profilo, il Collegio ha ritenuto rilevante l’eccezione di incompetenza per valore. L’impresa aveva quantificato l’eventuale indennizzo in euro 52.500,00 in funzione dell’apertura del sinistro. L’art. 3, comma 4, del Decreto ammette domande di pagamento entro i limiti di valore ivi previsti e, per le polizze del ramo danni, il limite è fissato in euro 25.000 dall’art. 3, comma 4, lett. b), n. 2. Essendo la polizza del ramo danni, la richiesta indennitaria risultava comunque inammissibile perché eccedente la competenza per valore.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, assorbendo ogni ulteriore questione di merito, ivi comprese quelle relative alla validità della clausola di esclusione e alla sussistenza del rischio al momento della stipula.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1893 c.c.

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