Clausole escludenti e annullamento in autotutela: soccombenza virtuale e spese (TAR Trentino-Alto Adige n. 276 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. non preclude la condanna alle spese di lite. Il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla stazione appaltante, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e fondato sui medesimi profili di illegittimità già dedotti dal ricorrente, costituisce implicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze e integra la soccombenza virtuale dell’Amministrazione. La pronuncia di cessazione è decisione di merito che accerta l’integrale soddisfazione della pretesa, sicché il ricorrente deve considerarsi vittorioso. Ne deriva che le spese e il contributo unificato gravano definitivamente sulla parte soccombente, il primo in forza dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 quale obbligazione ex lege, senza necessità di espressa statuizione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la determina a contrarre con cui la stazione appaltante aveva indetto una gara per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità presso servizi sociali semiresidenziali.

Il ricorso censurava le clausole escludenti contenute negli allegati B e B1, nella parte in cui imponevano all’offerente di disporre sin dal momento dell’offerta dei mezzi necessari al servizio, consentendo l’impiego dei soli veicoli indicati nell’offerta tecnica. In pendenza di giudizio la stazione appaltante annullava in autotutela la gara e insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante ha annullato in autotutela la gara oggetto di giudizio. Da un lato è venuta meno la lesione su cui si innestava l’interesse a ricorrere; dall’altro la pretesa sostanziale ha ottenuto piena soddisfazione. Ricorrono dunque i presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.

La questione centrale riguarda le spese. Il Tribunale osserva che l’annullamento costituisce implicito riconoscimento della fondatezza del primo motivo di impugnazione e consente di ravvisare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione. La tempistica non giustifica una deroga all’ordinario criterio della soccombenza: la stazione appaltante aveva ricevuto, prima della scadenza del termine per impugnare, una richiesta di chiarimenti e una specifica istanza di annullamento in autotutela fondate sulle medesime doglianze poi articolate in ricorso.

Il Collegio respinge l’assunto difensivo secondo cui la ricorrente avrebbe avuto quindici giorni per iscrivere a ruolo il ricorso. Richiamato il capoverso dell’art. 45 c.p.a., che consente il deposito sin dal perfezionamento della notificazione per il notificante, il Tribunale conferma la condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in dispositivo.

Quanto al contributo unificato, richiesto con memoria, il Collegio richiama l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002: l’onere grava sulla parte soccombente. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronuncia di merito che accerta la piena soddisfazione della pretesa, il ricorrente va considerato vittorioso e l’onere economico ricade definitivamente sulla controparte, trattandosi di obbligazione ex lege. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 10100 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 9604 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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