Indennizzo da ritardo: serve l’attivazione del potere sostitutivo nel termine perentorio (TAR Sicilia n. 2287 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennizzo per il mero ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990 non è incondizionato: la sua disciplina concreta rinvia all’art. 28 decreto-legge n. 69/2013, che lo configura in via sperimentale e temporanea. Anche a prescindere dal dibattito sulla perdurante vigenza dell’istituto, l’istante ha l’onere di azionare il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La diffida tardiva, o proposta prima del completo decorso di quel termine, non è idonea a fondare la pretesa indennitaria.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 14 novembre 2018 un’istanza ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per la modifica sostanziale di un impianto adibito a trattamento e stoccaggio di rifiuti. L’Amministrazione ha chiesto integrazioni e ha sospeso l’istruttoria in attesa della verifica di assoggettabilità a V.I.A. Ottenuta l’esclusione dalla V.I.A. con provvedimento del 19 gennaio 2022, la società ha sollecitato la conclusione del procedimento e ha inviato diffide nel luglio 2022 e nel febbraio 2023.
Con sentenza n. 2702/2023 del 15 settembre 2023 il Tribunale ha accolto la domanda avverso il silenzio. La causa è stata poi rinviata per la definizione della domanda risarcitoria e della richiesta di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della vigenza dell’istituto. L’art. 28 del decreto-legge n. 69/2013, nel comma 12, subordina la stabilizzazione dell’indennizzo a un regolamento di delegificazione da adottarsi all’esito del monitoraggio. Ne deriva, secondo il Tribunale, che l’istituto opera in via provvisoria e che l’art. 2-bis, comma 1-bis non attribuisce un diritto incondizionato, rinviando ad altra fonte per la disciplina delle condizioni e delle modalità.
Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 3625 del 2022 e TAR Piemonte, Sez. II, n. 583 del 2020, che nega la perdurante applicazione dell’istituto per mancata attuazione del comma 12.
Il Collegio ritiene però di esaminare la questione anche sotto il diverso profilo dell’onere procedimentale, aderendo all’orientamento che ammette la perdurante applicazione dell’istituto (richiamato TAR Lazio, Sez. II quater, n. 11517 del 2019). L’art. 28, comma 2 impone all’istante di azionare il potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Quanto al termine, l’art. 208, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 dispone la sospensione dei termini fino all’acquisizione della pronuncia ambientale. Il termine di centocinquanta giorni fissato dal comma 8 è dunque rimasto sospeso fino al 19 gennaio 2022 ed è scaduto il 18 giugno 2022. Da quella data decorreva il termine perentorio di venti giorni per l’attivazione del potere sostitutivo.
La diffida del 25 luglio 2022 è tardiva; quella del 29 aprile 2022 è inidonea perché anteriore alla scadenza del termine. La domanda di indennizzo va pertanto respinta. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca, restando a carico dell’Amministrazione gli oneri del commissario ad acta.
Nota della Redazione
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