Dichiarazioni di ospitalità mendaci e revoca del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 3255 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è legittima quando lo straniero ha ottenuto il titolo attraverso dichiarazioni di ospitalità mendaci, poiché la falsità della documentazione prodotta in sede procedimentale integra la mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998, la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, perché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina sul mendacio. L’Amministrazione che si avveda della falsità della documentazione deve dichiarare l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura ha revocato il permesso di soggiorno in precedenza rilasciatogli, sul presupposto di averlo ottenuto mediante mendaci dichiarazioni di ospitalità in occasione della presentazione dell’istanza.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del diritto di difesa: la mancata comunicazione di avvio del procedimento gli avrebbe impedito di dimostrare l’estraneità ai fatti che avevano portato alla condanna del titolare del patronato cui si era affidato. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998, sostenendo che, se interpellato, avrebbe potuto documentare i requisiti per un diverso titolo, segnatamente la protezione speciale. L’Amministrazione si costituisce eccependo la falsità della dichiarazione di ospitalità, viste le condizioni dell’immobile e la sentenza penale a carico del gestore del patronato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato e muove dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso per motivi di lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso e il soggiorno.
Richiama un orientamento condiviso: la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza è sanzionabile con la perdita del titolo indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi (CEDU, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi). La falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio del d.P.R. n. 445/2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3188).
Nel caso concreto il Collegio ritiene provato, sulla base della memoria dell’Avvocatura e della documentazione allegata, che il permesso sia stato rilasciato in virtù di una dichiarazione di ospitalità fittizia. Richiama il decreto di sequestro preventivo relativo a 67 cittadini extracomunitari dell’8 agosto 2022, ove si evidenzia che le domande erano avanzate sul presupposto di false dichiarazioni di regolarizzazione, assumendo falsamente la presenza in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa.
Ne consegue la legittimità del provvedimento, dovendosi annoverare tra le ipotesi di revoca per assenza dei requisiti anche quella in cui lo straniero ha prodotto documentazione falsa. Tale lettura è avvalorata dal combinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998, che impone all’Amministrazione, avvedutasi della falsità nella fase istruttoria, di dichiarare l’inammissibilità della domanda.
Il ricorso è dunque rigettato. Dalla pronuncia discende, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, la revoca dell’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori; il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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