Sei scatti stipendiali nel TFS anche per la cessazione a domanda (TAR Molise n. 337 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, al personale di tutte le Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. Il beneficio è riconosciuto anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, applicandosi ai soli fini della base pensionabile. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non comporta decadenza. Sul maggior capitale non si cumulano interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria e, per uno di essi, all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e prestato servizio per più di 35 anni. Hanno chiesto all’INPS, Direzione provinciale di Isernia, il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.
L’Istituto ha respinto la richiesta. Gli interessati hanno proposto ricorso al TAR Molise, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’ente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha dapprima eccepito profili di rito e contestato la fondatezza nel merito. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 l’Istituto ha tuttavia rinunciato alle difese, dichiarando di aver avviato le procedure di riconoscimento di quanto dovuto e concludendo per la cessazione della materia del contendere. I ricorrenti avevano insistito per l’accoglimento.
Il Collegio esclude che le allegazioni dell’ente integrino una già intervenuta cessazione della materia del contendere e passa al merito. Il ricorso è accolto in adesione all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (da ultimo Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594), già seguito dal Tribunale in analoghe controversie.
La ricostruzione muove dall’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e dell’art. 11 della legge n. 231/1990, senza reviviscenza della disciplina previgente. Resta ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La nozione di Forze di Polizia è intesa in senso ampio, anche in ragione dello scopo del decreto di estendere i benefici economici al personale del comparto.
Sul piano oggettivo, il beneficio spetta al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda non è previsto a pena di decadenza.
Accertata la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi, il Tribunale riconosce il diritto al beneficio e alle differenze rispetto a quanto già liquidato, oltre interessi legali. Esclude invece il cumulo con la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Le spese sono compensate in ragione della condotta cooperativa dell’Istituto.
Nota della Redazione
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