Scatti stipendiali nel TFS per Polizia penitenziaria in quiescenza (TAR Molise n. 332 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare, e dunque anche agli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria. Il beneficio opera ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio e sorge anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano i presupposti del compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide su tale regime, perché disciplina la sola base pensionabile e non la base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Sussiste il diritto agli interessi legali sul maggior capitale, ma non il cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato più di 35 anni di servizio. Hanno chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio, domandando l’inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.

L’Istituto ha respinto la richiesta all’esito dell’istruttoria. Gli interessati hanno quindi proposto ricorso, chiedendo l’accertamento del diritto patrimoniale e la condanna dell’ente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con pagamento delle differenze maturate, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

L’INPS, dopo aver inizialmente eccepito in rito e contestato nel merito, ha depositato atto di rinuncia alle difese, rappresentando di aver avviato le procedure di riconoscimento di quanto dovuto e concludendo per la cessazione della materia del contendere. Il Collegio esclude però che le allegazioni dell’Istituto siano sufficienti a dimostrare una cessazione già intervenuta e passa al merito.

Il Tribunale aderisce all’orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2762 del 2023 e le successive pronunce del 2023 e del 2024. Da tale indirizzo si ricava che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti a tutto il personale delle Forze di Polizia.

La nozione di Forze di Polizia è letta in senso ampio, anche in ragione dello scopo del decreto di estendere i benefici economici già previsti per la Polizia di Stato agli altri corpi. Quanto all’ambito oggettivo, la norma riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa quindi sorgere il diritto.

Il Collegio esclude che a diverse conclusioni conduca l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. La disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla sua lettera e dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Si precisa inoltre che l’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non comporta decadenza.

Accertata la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi, il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto al beneficio e condanna dell’INPS alla rideterminazione delle indennità di buonuscita, oltre interessi legali. È invece negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese sono compensate, anche in considerazione della condotta cooperativa dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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