Parere tardivo della Soprintendenza non vincola il Comune sul condono (Cons. Stato n. 8532 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 deve essere reso nel termine di 45 giorni. Se il termine non è osservato, il parere successivamente emesso non è illegittimo, ma perde ogni carattere vincolante per l’amministrazione che lo ha richiesto. In tal caso spetta all’amministrazione procedente motivare autonomamente sulla concedibilità o meno dell’autorizzazione paesaggistica. Essa può utilizzare gli argomenti del parere tardivo, ma non può rifarsi acriticamente ad esso, dovendo assumere interamente su di sé l’onere di decidere. La richiesta di documenti sospende e non interrompe il decorso del termine, che riprende per la sola parte residua.

Il Fatto

L’originaria ricorrente aveva impugnato il diniego della domanda di condono presentata il 2 aprile 1986 per la regolarizzazione di opere realizzate in mancanza del titolo edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Attivato il procedimento per l’acquisizione dell’autorizzazione, la Soprintendenza aveva reso parere contrario il 10 marzo 2020; il Comune, ritenendolo vincolante, aveva respinto l’istanza con provvedimento del 17 marzo 2020.

Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha escluso l’operatività del silenzio assenso e dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, ma ha rilevato la tardività del parere soprintendizio. Il Ministero ha proposto appello, sostenendo la tempestività dell’atto consultivo in ragione della sospensione del termine per la richiesta documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma l’impianto della sentenza di primo grado. Il punto di diritto è netto: il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 è perentorio e la sua inutile decorrenza non produce un atto di assenso tacito, ma determina la decadenza dall’esercizio dello specifico potere di vincolare l’amministrazione procedente.

La Corte qualifica la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali come causa di sospensione del termine, non di interruzione. Il termine, quindi, non ricomincia a decorrere integralmente, ma prosegue per la sola parte residua non ancora maturata al momento della richiesta degli atti. Su questa base il ragionamento del TAR è corretto: dalla ricezione dell’integrazione il 27 dicembre 2019 erano trascorsi 35 giorni su 45 alla comunicazione dei motivi ostativi del 31 gennaio 2020; il decorso era poi sospeso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ripreso il 19 febbraio 2020, con scadenza al 29 febbraio 2020.

Il parere reso il 10 marzo 2020 è dunque tardivo. Da ciò non deriva l’illegittimità dell’atto, ma la perdita della sua efficacia vincolante: l’organo statale resta abilitato a intervenire nel procedimento per fornire il proprio contributo partecipativo, che l’amministrazione procedente è tenuta a valutare ove non abbia ancora adottato la determinazione finale.

Il Collegio richiama il principio già espresso da Cons. St., sez. VI, n. 8538 del 2019: dopo il decorso del termine per il parere vincolante, l’organo statale non resta del tutto privato della possibilità di renderlo, ma il parere perde valore vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo.

Nel caso concreto il Comune non ha svolto alcuna autonoma valutazione, limitandosi a una pedissequa riproposizione del parere soprintendizio. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese processuali e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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