Terzo condono: in zona vincolata insanabili i nuovi volumi e superfici (TAR Sicilia n. 1682 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel cosiddetto terzo condono edilizio le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici sono suscettibili di sanatoria solo ove ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi ha reso applicabile anche in ambito regionale il divieto statale. Ne consegue che, in zona vincolata, non è condonabile la creazione di nuovi volumi o superfici, da intendere in senso ampio e finalistico. Il diniego di sanatoria costituisce atto vincolato, con la conseguenza che non sono necessari il preavviso di rigetto né una specifica comparazione degli interessi, e che non è invocabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il diniego espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina in data 8 febbraio 2023 e il successivo provvedimento del Comune di Lipari in data 9 maggio 2023, con cui è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003. La domanda di sanatoria, depositata nel dicembre 2004, riguardava l’ampliamento della superficie residenziale di un fabbricato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Attivato il procedimento, il Comune ha richiesto il prescritto nulla-osta alla Soprintendenza, che ha espresso avviso contrario richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’insufficienza della motivazione, l’applicazione generica della circolare, l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a precedenti sanatorie e la lesione del legittimo affidamento maturato nel lungo arco temporale del procedimento. L’Amministrazione regionale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo della Sezione, formatosi sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La disciplina regionale, nell’interpretare autenticamente l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 nel senso di ammettere la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, violava la riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici. Poiché l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente la norma statale, il rinvio concerne anche i limiti al rilascio del titolo in sanatoria, compreso il carattere ostativo del vincolo relativo. Il Tribunale richiama sul punto le pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023, oltre a una serie di decisioni conformi del TAR Sicilia, sedi di Palermo e Catania.

Il Collegio precisa che in area vincolata sono sanabili solo gli interventi di minore importanza e che non è ammesso il condono ove si realizzi un incremento volumetrico o di superficie. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si sottolinea che ai fini paesaggistici rileva la creazione di qualsiasi volume, anche tecnico o interrato, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avendo riguardo all’impatto sull’assetto originario del territorio.

Quanto alle censure procedimentali, il Tribunale rileva che il provvedimento era interamente vincolato, essendo in gioco la creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume. Ne deriva l’inutilità del preavviso di rigetto, la sufficienza della motivazione per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990 e l’irrilevanza della disparità di trattamento rispetto a provvedimenti adottati in esercizio di potere vincolato. È escluso, infine, ogni affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva, che il tempo non può legittimare.

Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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