Il difensore distrattario è l’unico legittimato all’ottemperanza del giudicato sulle spese (TAR Sicilia n. 717 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato sulle spese con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, anche in relazione alle spese liquidate. In caso di ulteriore inadempienza, la nomina del commissario ad acta assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli, senza necessità di fissare penalità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito, quale difensore distrattario, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di causa in suo favore. Il titolo esecutivo era costituito proprio dal capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, liquidate in favore del ricorrente nella qualità di procuratore anticipatario nel precedente giudizio.
In assenza di spontanea esecuzione da parte del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo il pagamento del dovuto anche a mezzo di commissario ad acta. L’amministrazione, pur regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dalla legittimazione del difensore distrattario. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il Tribunale ha ribadito che, per effetto del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra il difensore e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Tale rapporto, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Da ciò discende che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. Il Collegio ha richiamato sul punto TAR Torino n. 372/2023, TAR Sicilia – Catania n. 1292/2021, TAR Lazio n. 3275/2015 e Cass. civ. Sez. III n. 27041/2008.
Passando al profilo fattuale, il Tribunale ha rilevato che la procedura per l’esecuzione del giudicato risultava ritualmente incardinata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, modificato in sede di conversione dalla legge n. 326/2003.
Non ravvisandosi motivi giustificativi dell’inadempienza, il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare integrale ottemperanza al giudicato, anche quanto alle spese di causa. Ha quindi ordinato l’esecuzione entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine. Il Collegio ha escluso la necessità di fissare una penalità per successive violazioni, ritenendo che la nomina del commissario assicuri già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore anticipatario.
Nota della Redazione
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