Payback dispositivi medici: competenza territoriale e cessazione della materia del contendere (TAR Piemonte n. 2045 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione del solo provvedimento regionale che applica il meccanismo del payback sui dispositivi medici, con effetti limitati al territorio della Regione, non radica la competenza del TAR Lazio, in difetto di impugnazione degli atti ministeriali generali presupposti ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. L’intervenuto accesso dell’impresa al pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 7 del D.L. 95/2025 determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come espressamente stabilito dalla norma. La pronuncia processuale presuppone la verifica della competenza sul ricorso originario.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022, con cui sono stati quantificati in € 24.446,75 gli oneri a suo carico a titolo di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. L’atto costituisce applicazione regionale del meccanismo del payback disciplinato dall’art. 9-ter del D.L. 78/2015, convertito dalla L. 125/2015.

Le Amministrazioni statali, costituitesi in giudizio, hanno eccepito in via ipotetica l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del TAR Lazio. La Regione ha poi depositato la propria determinazione n. 651 del 29.10.2025, che ha incluso la ricorrente tra le aziende avvalentesi del pagamento in misura ridotta. Su tale presupposto la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate, istanza alla quale la Regione ha aderito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, rigettandola. Il thema decidendum è circoscritto al solo provvedimento regionale di applicazione del payback alle forniture effettuate a favore delle aziende sanitarie piemontesi, con effetti limitati al territorio regionale. Non risultano impugnati, con specifiche censure, gli atti ministeriali presupposti che hanno dato attuazione nazionale alla disciplina legislativa.

Da ciò deriva l’inapplicabilità dello spostamento di competenza al TAR Lazio previsto dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che opera per le controversie aventi ad oggetto, insieme al provvedimento applicativo, anche gli atti generali presupposti. Il Tribunale richiama sul punto TAR Abruzzo L’Aquila n. 234 del 2026, TAR Umbria n. 247 del 2025 e TAR Puglia Bari n. 20 del 2024, confermando l’orientamento favorevole alla competenza del giudice regionale.

Nel merito, il Collegio accoglie l’istanza concorde delle parti di cessazione della materia del contendere. È pacifico che la ricorrente si sia avvalsa della facoltà di estinguere l’obbligazione contestata mediante il pagamento in misura ridotta ammesso dall’art. 7 del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025. L’intervenuta definizione stragiudiziale del rapporto elimina l’interesse alla decisione di merito.

A tale sopravvenienza consegue, sul piano processuale, la pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese, come espressamente disposto dalla norma richiamata. Il dispositivo dichiara la cessazione, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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