Difetto assoluto di motivazione quando la sentenza afferma la mancanza di prova senza spiegarne le ragioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 19472 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da difetto assoluto di motivazione la sentenza che, nel rigettare una domanda, si limiti ad affermare che un fatto non è stato dedotto né provato, senza indicare le ragioni per cui lo stabilisce. L’omessa indicazione degli elementi decisivi e delle valutazioni che sorreggono la decisione rende la motivazione meramente apparente. La circostanza che una parte abbia espressamente ammesso un fatto in giudizio impone al giudice di merito di esaminarla, non potendo essa essere ignorata.
Il Fatto
Una società, che gestiva un ristorante, aveva acquistato un macchinario prodotto da un’altra società e finanziato da un terzo soggetto. Uno dei soci della società acquirente aveva garantito il finanziamento. In seguito all’inadempimento, il finanziatore si era rivolto al garante, il quale aveva agito in giudizio per far accertare la falsità della propria firma sulla fideiussione. Nel giudizio si era costituito il finanziatore, che aveva chiamato in causa il produttore del macchinario, il quale a sua volta aveva chiamato in causa il proprio agente, indicato come colui che aveva materialmente verificato l’identità del garante. Il Tribunale aveva accolto la domanda di falsità, rigettando le domande di manleva. In appello, la Corte territoriale aveva accolto la domanda di manleva del finanziatore verso il produttore, ma aveva rigettato quella del produttore verso il proprio agente, ritenendo non provato il suo fondamento.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che non fossero chiare le ragioni per cui la Corte di merito aveva ritenuto non provato che l’agente avesse effettuato la verifica delle firme. Con il secondo motivo, logicamente connesso, ha dedotto la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e rilevante, rilevando che la circostanza che fosse stato l’agente a raccogliere le firme emergeva pacificamente, essendo stata da questi ammessa in sede di costituzione, senza alcuna contestazione sul punto.
La Corte di legittimità ha rilevato che la motivazione resa dai giudici di merito si limitava ad affermare che la domanda doveva essere respinta non essendo stato dedotto né provato il suo fondamento, non risultando in atti documentazione sufficiente. Tale affermazione, secondo la Corte, non costituisce una motivazione ma una mera asserzione, poiché i giudici di merito non indicano né le ragioni per cui la prova è ritenuta mancante, né gli elementi in base ai quali giungono a tale conclusione.
La Corte ha inoltre evidenziato che la motivazione impugnata sembra negare che l’agente avesse addirittura stipulato la fideiussione, per conto e su mandato della società venditrice, senza fornire alcun argomento a sostegno di tale conclusione. È stato altresì rilevato che il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto contrario, ossia che lo stesso agente aveva dichiarato di avere personalmente raccolto le firme e stipulato il contratto, circostanza di cui si era discusso nel giudizio.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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