Frazionamento catastale legittimo senza consenso di tutti i condividenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 19471 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di scioglimento di comunione ereditaria, la sentenza di divisione che abbia disposto il frazionamento catastale dei beni assegnati «a cura delle parti» legittima il condividente interessato a procedere all’esecuzione del frazionamento anche in mancanza dell’assenso degli altri condividenti, ove tale attività non leda la posizione di questi ultimi. Il dissenso di un solo comproprietario non può prevalere sulla volontà degli altri quando sia funzionale alla trascrizione della sentenza, ai sensi degli artt. 2646 e 2671 c.c. La sentenza di divisione non passata in giudicato è suscettibile di trascrizione, essendo il passaggio in giudicato necessario solo per le cancellazioni di iscrizioni e trascrizioni ex artt. 2652, 2653, 2655 e 2657 c.c.

Il Fatto

Un condividente agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del frazionamento immobiliare e della conseguente trascrizione della sentenza di appello che, sciogliendo la comunione ereditaria secondo un progetto divisionale redatto dal consulente tecnico d’ufficio, aveva posto il frazionamento «a cura delle parti».

Le sorelle del ricorrente, avendo tentato senza successo di ottenere il consenso del fratello, avevano incaricato un professionista di procedere al frazionamento nei termini indicati dalla sentenza e di trascriverla. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello l’aveva integralmente riformata. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il condividente e una terza opponente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel vagliare il primo motivo incentrato sulla violazione dell’art. 832 c.c., ha escluso che da tale norma possa desumersi un divieto di frazionare senza l’accordo di tutti gli interessati. Trattandosi di beni in comunione e in presenza di un provvedimento giudiziale che disciplina l’operazione, la prevalenza del dissenso di un solo comproprietario non è giustificata, poiché comporterebbe l’impossibilità concreta di trascrivere la sentenza, in contrasto con il disposto degli artt. 2646 e 2671 c.c..

La S.C. ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’inciso «a cura delle parti» come «a cura di tutte le parti che vi hanno interesse», valorizzando il profilo dell’interesse dei condividenti al frazionamento, necessario per la trascrizione. Quanto alla posizione del condividente dissenziente, è stato escluso il suo interesse a opporsi, non essendo la sua quota interessata dall’operazione e non potendo assumere la veste di comproprietario potenzialmente leso.

Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2643, n. 1, c.c., la Corte ha rilevato che la sentenza di divisione non passata in giudicato è trascrivibile, come correttamente osservato dalla corte distrettuale sulla scorta dei precedenti citati. Il vizio lamentato dai ricorrenti derivava esclusivamente dall’illegittimità del frazionamento, presupposto già ritenuto infondato, con conseguente rigetto del motivo.

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1105, quarto comma, c.c. per la mancata nomina di un rappresentante comune, è stato dichiarato inammissibile: la questione non era stata affrontata dalla corte d’appello né risultava dalle conclusioni delle parti, senza che i ricorrenti avessero indicato, ex art. 366 c.p.c., con quale atto e in quale momento processuale fosse stata sollevata, configurandosi come nuova in sede di legittimità.

Infine, il quarto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 612 c.c. per non aver fatto ricorso al procedimento di esecuzione forzata, è stato ritenuto infondato, attesa l’assenza di contestazioni sulla conformità del frazionamento eseguito al progetto divisionale predisposto dal tecnico d’ufficio e condiviso dalla sentenza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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