L’ottemperanza all’ordine di ostensione e la nomina anticipata del commissario ad acta (TAR Lazio n. 389 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per assicurare l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo rimaste ineseguite, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.. L’amministrazione intimata che non offra la prova dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale è inadempiente. Il giudice ordina pertanto l’integrale ottemperanza nel termine assegnato e, in conformità alla richiesta della parte, nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine, secondo l’art. 114, comma 4, lett. d) cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale, Sezione Seconda, n. 800 del 7 dicembre 2024. Con quella pronuncia il giudice amministrativo aveva accolto il ricorso diretto a ottenere dal Comune l’accesso agli atti relativi alla Commissione agraria di cui all’art. 57, l. r. Lazio n. 38/1999, nell’ambito della domanda di approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale presentata dal ricorrente, e aveva condannato l’ente locale all’ostensione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica.
Il ricorrente lamenta che il Comune non ha ottemperato e domanda l’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) cod. proc. amm. e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. La pronuncia da eseguire è esecutiva e non risulta gravata dal Comune. Nessun dubbio sussiste sulla sua ricomprensione tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b) cod. proc. amm..
Nel merito il ricorso è fondato. Il Comune non ha offerto la prova dell’esecuzione del provvedimento al quale deve prestarsi ottemperanza. Tale omissione integra l’inadempimento dell’amministrazione e giustifica l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ordina all’ente di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 800 del 2024, mediante l’adozione degli atti e delle operazioni preordinati a soddisfare in modo pieno ed integrale la pretesa ostensiva del ricorrente, nei modi e nei termini stabiliti dalla pronuncia ottemperanda. L’esecuzione deve avvenire nel termine ultimativo di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
In conformità alle richieste della parte, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, con facoltà di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi su apposita istanza del ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di trenta giorni. Espletato l’incarico, depositerà una succinta relazione sull’attività svolta, con richiesta di liquidazione del compenso e nota spese, nel rispetto del termine perentorio dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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