Il successore nel rapporto non riapre l’atto amministrativo divenuto inoppugnabile (Cons. Stato n. 9235 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare in una posizione giuridica soggettiva subisce lo stato di fatto e di diritto in cui questa si trova al momento del trasferimento. Non può pertanto rimettere in discussione, con l’azione di annullamento, il provvedimento amministrativo lesivo rimasto inoppugnabile nei confronti del dante causa, né dolersi di non avere avuto titolo per impugnarlo quando il termine era ancora aperto. Il principio di stabilità del diritto e dei rapporti giuridici esauriti impone di non riaprire l’assetto pubblicistico già consolidato. Il giudice amministrativo applica il principio al diniego di erogazione del premio di arresto definitivo e di restituzione della licenza di pesca, escludendo rilievo alle opposizioni dei creditori sulla demolizione del naviglio.

Il Fatto

Una società, divenuta proprietaria di un motopeschereccio all’esito di una procedura esecutiva, chiede al Ministero l’erogazione in proprio favore del premio di arresto definitivo già riconosciuto al precedente armatore e, in subordine, che la licenza di pesca sia intestata a sé. Il Ministero respinge l’istanza richiamando il decreto con cui, nel 2014, era stata disposta la decadenza della dante causa dal beneficio e si era chiarito che il titolo non sarebbe stato restituito, per essere la riconsegna atto irrevocabile con annullamento del titolo e cancellazione della nave dall’archivio licenze.

Il TAR Lazio respinge il ricorso. La società appella deducendo l’inapplicabilità del D.M. 8 agosto 2008 e dei regolamenti CE, l’omessa pronuncia su un punto decisivo e l’irrilevanza delle opposizioni alla demolizione proposte dai creditori, che avrebbero paralizzato la domanda di premio del precedente armatore.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’atto realmente lesivo: il decreto ministeriale del 2014, che ha dichiarato la decadenza e l’irrevocabilità della riconsegna del titolo. Tale provvedimento, non impugnato né dalla dante causa né dall’acquirente, ha definitivamente disciplinato il rapporto pubblicistico e rende impossibile la restituzione della licenza. Le sorti delle opposizioni dei creditori restano estranee a questo assetto.

Il Collegio richiama l’art. 160, comma 2, cod. nav., che disciplina le opposizioni alla demolizione: l’interesse a dedurre l’illegittimità dell’autorizzazione riguarda il ceto creditorio dell’epoca e non esenta dall’applicazione delle regole generali in tema di invalidazione dei provvedimenti amministrativi. La stabilità delle decisioni definitive e dei rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità è principio costantemente affermato, e il Collegio lo riferisce anche ai provvedimenti autoritativi (richiamando Cons. Stato, VI, 25 marzo 2025, n. 2451).

Quanto alla posizione dell’appellante, la Corte esclude che l’acquirente possa dolersi di non avere avuto titolo all’impugnazione al momento dell’adozione dell’atto. Chi succede in una posizione giuridica subisce lo stato in cui essa si trova: diversamente opinando, i rapporti di diritto pubblico non potrebbero mai divenire stabili. Nel decreto di trasferimento il bene è stato venduto “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”, sicché nessun titolo o aspettativa qualificata poteva vantare l’acquirente.

Nel merito, il Collegio conferma la lettura del D.M. 8 agosto 2008: l’art. 6 non condiziona l’irrevocabilità della riconsegna al pagamento del premio, mentre l’art. 2 riserva il premio ai proprietari di pescherecci autorizzati all’esercizio della pesca marittima. Il naviglio era privo di titolo al momento della richiesta di subentro, circostanza nota all’appellante e risultante nell’ordinanza di vendita. Il TAR non è incorso in alcuna omessa pronuncia. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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