Accesso agli atti del docente e autonomia dell’interesse strumentale (TAR Campania n. 3477 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi ha portata autonoma e strumentale e consiste nel diritto all’ostensione della documentazione necessaria a tutelare in sede giurisdizionale una propria posizione giuridica soggettiva rilevante. Esso prescinde dall’effettiva titolarità del diritto sostanziale, il cui accertamento non compete al giudice dell’accesso, e dalla stessa pendenza di un giudizio. La legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Ai fini del presupposto legittimante è sufficiente un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, unitamente a un nesso di strumentalità inteso in senso ampio tra interesse e documentazione richiesta.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo di scuola primaria, ha presentato domanda di trasferimento/mobilità territoriale per l’a.s. 2024/2025, con 68 punti complessivi oltre 6 per il ricongiungimento e con il riconoscimento della preferenza prevista dal CCNL mobilità. Pubblicati gli esiti, non ha conseguito il trasferimento richiesto nella Provincia di Caserta.

Con tre istanze del 13 giugno 2024, indirizzate agli Uffici scolastici regionali di Campania, Lazio e Toscana, ha chiesto l’accesso alle domande di trasferimento delle docenti destinatarie di sede nella provincia ambito, con i documenti comprovanti le precedenze dichiarate. L’Ufficio di Latina ha opposto un differimento per competenza; quello di Firenze ha trasmesso l’istanza all’Ufficio scolastico regionale di Napoli. Da qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la linea difensiva erariale, secondo cui da una rivalutazione della domanda di mobilità sarebbe emerso che la docente non aveva diritto alla precedenza per cure continuative, accordatale per mero errore materiale. Il ragionamento dell’amministrazione non è pertinente: il giudice dell’accesso non è chiamato ad accertare la titolarità del diritto sostanziale.

Il diritto di accesso, si legge nella sentenza, ha portata autonoma e strumentale e prescinde tanto dall’effettiva titolarità del diritto quanto dall’attuale pendenza di un giudizio. La legittimazione spetta a chi dimostri che gli atti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4771 del 2020 e TAR Valle d’Aosta n. 58 del 2020.

Quanto al presupposto legittimante, la giurisprudenza richiede un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente qualificabile come interesse legittimo o diritto soggettivo, e un nesso di strumentalità con la documentazione richiesta. Tale nesso va inteso in senso ampio: la documentazione deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse (TAR Campania n. 456 del 2020; TAR Lombardia n. 55 del 2017; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 55 del 2007).

Nel caso concreto il nesso è ravvisato, avendo la ricorrente rappresentato che l’istanza era funzionale alla difesa dei propri diritti innanzi all’A.G.O. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine all’U.S.R. Campania – Ambito territoriale di Napoli di rilasciare copia degli atti oggetto dell’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *