Difetto di motivazione sull’assetto Hub-Spoke nella Rete IMA regionale (TAR Campania n. 3973 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella programmazione sanitaria regionale che adotta il modello organizzativo Hub and Spoke, i profili di centro Hub e di centro Spoke non sono scindibili, poiché la complementarità tra strutture costituisce l’essenza del modello. Il reinserimento formale di una struttura come centro Hub, senza l’assegnazione di alcun centro Spoke, non soddisfa l’interesse del ricorrente e non determina cessazione della materia del contendere. Gli atti di pianificazione della rete dell’emergenza cardiologica, ancorché espressione di ampia discrezionalità, devono dare conto in motivazione dei tempi effettivi di percorrenza tra Spoke e Hub, a tutela del bene vita. È quindi illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che colleghi lo Spoke a un Hub lontano invece che all’Hub vicino, in contrasto con l’obiettivo della golden hour.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, era inserita nella rete regionale dell’emergenza cardiologica quale centro HUB per una macroarea del Comune di Napoli. Con la D.G.R.C. n. 331 del 03.07.2024 la Regione Campania ha approvato il nuovo piano della Rete IMA, escludendola dalla rete.
La struttura ha impugnato la delibera davanti al TAR Campania. In sede cautelare il Tribunale ha accolto la domanda con ordinanza n. 2256 dell’8 novembre 2024, rilevando il pregiudizio per gli investimenti effettuati e per la continuità delle prestazioni. In esecuzione, la Regione ha adottato la D.G.R.C. n. 734 del 21.12.2024, che ha reinserito la ricorrente tra i centri Hub, ma ha lasciato invariato il collegamento tra il presidio Spoke e altro Hub pubblico. Da qui i motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha dedotto l’elusione dell’ordinanza e l’illogicità del nuovo assetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo. La Regione ha sostenuto che la nuova delibera avrebbe soddisfatto l’interesse della ricorrente. L’eccezione è respinta: nel modello Hub and Spoke i due ruoli sono complementari e non scindibili, sicché l’interesse alla decisione persiste quando la struttura sia reinserita come Hub ma resti priva del collegamento con gli Spoke. La seconda delibera, inoltre, non ha sostituito ma solo integrato la prima.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la censura di difetto di motivazione. Gli atti impugnati non chiariscono la conformità delle soluzioni prescelte agli obiettivi dei precedenti piani della rete cardiologica. La scelta di collegare lo Spoke all’Hub pubblico, distante circa trenta minuti, anziché alla struttura ricorrente, distante otto minuti, non è adeguatamente illustrata sotto il profilo dei tempi effettivi di percorrenza.
Il Collegio valorizza il D.C.A. n. 64 del 2018, che fissa l’obiettivo della riperfusione entro 120 minuti e il contenimento del tempo di trasferimento verso il centro Hub entro i 30 minuti. La soluzione regionale comporterebbe una percorrenza di circa trenta minuti, al limite della soglia e circa quattro volte superiore agli otto minuti assicurati dall’Hub vicino. La stessa difesa regionale ha ammesso che il tempo di percorrenza verso l’Hub pubblico è maggiore.
Non è dirimente l’argomento secondo cui il trasferimento rientrerebbe comunque nei 120 minuti: nel modello Hub-Spoke rileva anche il tempo di trasporto dallo Spoke all’Hub. La Regione, inoltre, ha addotto negli scritti difensivi le asserite interruzioni di servizio della ricorrente: si tratta di motivazione postuma, non espressa negli atti e comunque non dimostrata.
Gli atti sono pertanto annullati, con rinnovato esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, chiamata a motivare diffusamente la scelta sull’assetto Hub-Spoke. Le spese sono poste a carico della Regione e compensate nei confronti dell’AORN costituita.
Nota della Redazione
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