Accesso civico generalizzato: cessazione della materia per ostensione in corso di causa (TAR Lazio n. 15841 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa ostensiva azionata mediante l’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, e integrata dall’accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, se risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione deve essere verificato in concreto, con riguardo all’effettiva ostensione dei documenti richiesti e all’assenza di contestazioni del ricorrente sul punto. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza virtuale quando l’amministrazione abbia soddisfatto la pretesa solo in corso di causa, così sopportandone il relativo onere.
Il Fatto
Un sindacato rappresentativo del personale proponeva istanza di accesso, congiuntamente documentale e civica, nei confronti dell’Autorità di regolazione per ottenere la documentazione sulla gestione del personale. La richiesta riguardava il piano dei fabbisogni per l’anno di riferimento, le delibere di chiamata in comando di personale proveniente da altre amministrazioni, le eventuali determine del direttore competente e la delega consiliare, nonché gli atti istruttori e di approvazione di alcune delibere di conferimento di collaborazioni e consulenze.
L’Autorità negava l’accesso ravvisando, per il profilo documentale, il difetto di un interesse diretto, concreto e attuale e, per il profilo civico, l’insufficiente deduzione di un interesse generale al controllo dell’operato amministrativo. Il sindacato attivava quindi due distinti rimedi: il ricorso alla Commissione per l’accesso, per il profilo documentale, e l’istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il profilo civico. Il rigetto di quest’ultima veniva impugnato davanti al giudice amministrativo, con domanda di accertamento del diritto all’ostensione e di ordine all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio la Commissione per l’accesso decideva il ricorso separatamente proposto, dichiarandolo in parte inammissibile, in parte infondato e per il resto fondato, con invito all’Autorità a riesaminare l’istanza. In esecuzione di tale decisione l’amministrazione trasmetteva le note di richiesta delle chiamate in comando e le relative delibere, rappresentando inoltre che il piano dei fabbisogni, originariamente non adottato, era nel frattempo divenuto disponibile e consultabile, unitamente alle delibere di approvazione.
Su queste basi l’Autorità chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, assumendo l’integrale soddisfazione della pretesa. Il collegio prende atto che il ricorrente, in vista della camera di consiglio, non ha contestato l’intervenuta soddisfazione della propria pretesa ostensiva, né ha indicato ulteriori documenti nella disponibilità dell’amministrazione che non fossero stati già ostesi o resi accessibili. Il venir meno dell’interesse a ricorrere risulta quindi accertato in concreto.
Il tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rilevando che la pretesa conoscitiva è stata soddisfatta nel corso del giudizio. Sulla regolamentazione delle spese il collegio applica il principio della soccombenza virtuale: poiché l’amministrazione ha osteso la documentazione solamente in corso di causa, le spese di lite sono poste a suo carico e liquidate in dispositivo.
La decisione conferma, sul piano processuale, che il soddisfacimento tardivo della pretesa ostensiva non libera l’amministrazione dall’onere delle spese, proprio perché la condotta tenuta in giudizio ne rivela la sostanziale soccombenza rispetto all’originaria pretesa del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.