Difetto di prova sull’autenticazione delle operazioni e accoglimento del ricorso (ABF Collegio di Milano n. 144 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disconosciute dal cliente, l’intermediario che invochi la corretta esecuzione deve fornire la piena prova dell’autenticazione di ciascuna fase del rapporto, dall’enrollment all’accesso all’applicazione fino all’ordine di bonifico. La mancanza anche parziale di tale prova è dirimente e impone l’accoglimento integrale del ricorso, senza che possa essere valutata la colpa grave dell’utente. La prova dell’autenticazione costituisce, in aderenza al dato normativo, un prius logico rispetto alla prova della colpa. Nell’ABF la pendenza di un giudizio penale a carico di un terzo, per un titolo di responsabilità diverso, non integra litispendenza rispetto alla pretesa restitutoria verso l’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato vittima, nel dicembre 2021, di una truffa informatica sul proprio conto. Un SMS apparentemente proveniente dal canale ufficiale dell’intermediario lo avvisava di un tentativo di accesso al conto, con un link da cliccare. Seguiva una telefonata di un sedicente operatore che, prospettando un attacco informatico in corso, lo induceva a installare un’applicazione. Dopo aver seguito le istruzioni, il telefono si bloccava; la mattina successiva il cliente scopriva un bonifico di 15.000 euro eseguito alle 21:44 del 1° dicembre 2021.
Il ricorrente presentava denuncia ai Carabinieri. Un precedente ricorso all’ABF era stato dichiarato inammissibile per mancanza di reclamo; quello attuale documenta un reclamo del 19 agosto 2025 rimasto senza risposta. Chiedeva quindi il rimborso integrale della somma sottratta.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario. Secondo il costante orientamento dell’Arbitro, non sussiste litispendenza quando il giudizio ordinario anteriore coinvolge un terzo e ha ad oggetto un titolo di responsabilità diverso: manca la coincidenza soggettiva e oggettiva e dunque il rapporto di alternatività. Il procedimento penale riguarda l’autore della frode e non la pretesa restitutoria verso la banca. Il Collegio procede quindi al merito.
Sul piano sostanziale si applica il D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva 2015/2366/UE. L’operazione contestata è un unico bonifico di 15.000 euro.
Il punto decisivo è l’onere probatorio. L’intermediario non offre idonea documentazione né sulla fase di enrollment né sull’accesso all’app, e neppure sulla fase di autenticazione del bonifico, limitandosi ad affermarne la correttezza senza supporto documentale. Tali omissioni sono giudicate dirimenti.
Richiamando il costante orientamento dei Collegi, la decisione afferma che in caso di difetto di piena prova sull’autenticazione delle transazioni disconosciute il ricorso va accolto integralmente. La mancanza anche parziale di tale prova è risolutiva e assorbe ogni valutazione sui profili di colpa del cliente: la prova dell’autenticazione è un prius logico rispetto alla prova della colpa grave.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dispone il pagamento di 15.000 euro, oltre al rimborso di 200 euro versati per la presentazione del ricorso e al contributo di 200 euro alle spese della procedura. Non riconosce invece gli interessi legali, richiesti solo in sede di replica.
Nota della Redazione
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