Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso costi non maturati (ABF Collegio di Bari n. 738 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo il principio enunciato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor e recepito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019. I costi recurring si rimborsano secondo il criterio di proporzionalità lineare; i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia, secondo la curva degli interessi. La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione. Gli oneri erariali non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato in data 04/03/2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31/07/2025. Insoddisfatta dell’interlocuzione con l’intermediario, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 6.950,20 a titolo di quota non maturata di costi di gestione pratica, oneri erariali e costi di intermediazione, oltre alle commissioni di estinzione anticipata, alle quote trattenute dopo l’estinzione, agli interessi legali e alle spese di assistenza difensiva.
L’intermediario si opponeva, eccependo di aver già rimborsato € 3.679,51 a mezzo bonifico del 06/10/2025 secondo il criterio del costo ammortizzato, di aver restituito i costi di gestione pratica secondo la curva degli interessi, di non dover rimborsare gli oneri erariali ai sensi dell’art. 125-sexies TUB e di aver correttamente addebitato € 367,68 a titolo di commissione di estinzione. Chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere o, in subordine, rigettarsi il ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” e che l’estinzione è avvenuta alla 48ma rata. Ha richiamato il proprio costante orientamento in materia di cessione del quinto: in assenza di chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; i costi recurring si restituiscono secondo il criterio proporzionale ratione temporis; l’intermediario è tenuto a rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo.
Dopo la sentenza Lexitor della CGUE dell’11.9.2019, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019 aveva affermato il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell’art. 125-sexies TUB ad opera del d.l. n. 73/2021. Sul tema è però intervenuta la Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Su tale base il Collegio ha dato seguito alla decisione n. 26525/2019.
Quanto ai costi di gestione pratica, il Modulo SECCI distingueva una quota esclusa dal TAN (€ 350,00) e una inclusa (€ 1.850,00): quest’ultima è già stata rimborsata nel conteggio estintivo a titolo di storno interessi futuri. La quota esclusa dal TAN è stata qualificata come recurring, in linea con l’orientamento del Collegio di Palermo (decisione n. 11766/2023) e con la decisione n. 8365/25 dello stesso Collegio di Bari, e rimborsata secondo il criterio lineare. I costi di intermediazione, qualificati up front, sono stati restituiti secondo la curva degli interessi. Gli oneri erariali non sono stati inclusi, in ragione dell’orientamento condiviso e dell’entrata in vigore dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023.
La domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata è stata rigettata: l’importo rimborsato in anticipo era superiore alla soglia di € 10.000,00, con conseguente legittimità dell’indennizzo ai sensi dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB, come chiarito dal Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 5909/2020 e n. 11679/2021. Rigettata anche la domanda sulle quote trattenute dopo l’estinzione, poiché l’intermediario aveva documentato i bonifici del 07/10/2025 e la ricorrente nulla aveva replicato. Le spese di assistenza professionale non sono state riconosciute, in continuità con la decisione n. 7214/2025 e con la decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento. Il Collegio ha quindi accolto parzialmente il ricorso, disponendo il pagamento di € 72,00 oltre interessi legali.
Nota della Redazione
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