Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up front e spese legali (ABF Collegio di Palermo n. 3604 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies T.U.B. nel testo vigente alla data di sottoscrizione, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme secondarie. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF. Il rimborso delle spese di assistenza professionale presuppone la prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e di un pregiudizio documentato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, da rimborsare in 120 rate mensili, e lo aveva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 52. Dopo aver esperito senza esito la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione di € 561,95 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati e non maturati, oltre agli interessi legali dal reclamo al soddisfo, al rimborso delle spese di assistenza difensiva per € 200,00 e delle quote indebitamente trattenute.

L’intermediario si è opposto sostenendo di aver già rimborsato quanto dovuto e richiamando la disciplina applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, la non rimborsabilità dei costi up front e l’esclusione delle spese di assistenza difensiva.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto verificato che tutte le domande fossero coperte da conforme reclamo. Ha poi individuato il fondamento normativo del diritto nel combinato disposto dell’art. 121, comma 1, lett. e), T.U.B. e dell’art. 125-sexies T.U.B., che impone la riduzione del costo totale del credito pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il percorso argomentativo muove dalla sentenza della Corte di giustizia 11 settembre 2019, causa C-383/18, che ha incluso nella riduzione tutti i costi posti a carico del consumatore, e dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, che ha esteso la ripetibilità ai costi up front, determinandone la riduzione in via equitativa in mancanza di un criterio pattizio proporzionale. Il Collegio richiama inoltre la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 limitatamente al richiamo alle norme secondarie della Banca d’Italia, e la modifica apportata dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, che ha confermato l’applicazione della disciplina vigente alla data di sottoscrizione per i contratti anteriori.

Quanto alla qualificazione delle voci, il Collegio ha ricondotto le commissioni di istruttoria e le commissioni di intermediazione ai costi up front, in quanto remunerative di attività esaurite con l’erogazione del finanziamento. Ha quindi accolto la domanda per € 343,02, tenendo conto dei rimborsi già effettuati, con interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è stata invece respinta. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025, il Collegio ha rilevato che l’intermediario aveva riscontrato il reclamo nei termini, che sulla materia esiste un orientamento consolidato e che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione del danno. La generica richiesta di restituzione delle quote asseritamente indebite è stata parimenti respinta per difetto di prova documentale. Il Collegio ha disposto il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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