Amministratori bancari senza deleghe: il dovere di vigilanza non è passivo (Cass. civ. n. 13317/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore bancario, l’obbligo degli amministratori di agire informati non si esaurisce in una mera attesa delle informazioni provenienti dalle strutture aziendali. I componenti del consiglio di amministrazione devono vigilare sull’attuazione delle direttive strategiche, sull’efficace funzionamento dell’assetto organizzativo, sulla gestione dei rischi e sui controlli interni, attivandosi in presenza di indicatori di anomalia.
L’esistenza di deleghe, comitati interni, funzioni di controllo o strutture specialistiche non esonera il consiglio di amministrazione dalle proprie responsabilità di supervisione. L’affidamento sulle informazioni ricevute non è incolpevole quando l’organo amministrativo ometta di coltivare un’effettiva dialettica interna, di verificare l’adeguatezza dei flussi informativi e di intervenire sulle criticità rilevabili.
Nei procedimenti sanzionatori della Banca d’Italia, l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell’illecito, anche mediante presunzioni semplici. In presenza di una condotta omissiva, grava sul soggetto sanzionato l’onere di dimostrare di avere tenuto la condotta doverosa oppure l’esistenza di circostanze che la rendessero inesigibile.
Il Fatto
Un componente privo di deleghe del consiglio di amministrazione di una banca proponeva opposizione contro il provvedimento con cui la Banca d’Italia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze relative all’organizzazione, alla gestione dei rischi, ai controlli interni, al governo societario, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi. La contestazione aveva natura prevalentemente omissiva e riguardava fatti ritenuti noti o comunque conoscibili con la diligenza richiesta dal ruolo ricoperto. La Corte d’appello rigettava l’opposizione.
Il ricorrente proponeva cassazione articolando numerose censure relative, tra l’altro, alla natura delle sanzioni della Banca d’Italia, alla motivazione del provvedimento, alla tempestività della contestazione, alla retroattività della disciplina più favorevole, all’utilizzazione degli accertamenti della BCE, all’elemento soggettivo dell’illecito e, soprattutto, all’estensione degli obblighi gravanti su un amministratore privo di deleghe. Sosteneva che le irregolarità fossero state occultate da dirigenti e strutture operative e che, in assenza di specifici segnali d’allarme, non potesse essergli imputata una responsabilità omissiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma la valutazione della Corte d’appello sulla responsabilità dell’amministratore. Il ruolo di supervisione strategica e di gestione attribuito al consiglio di amministrazione impone ai suoi componenti di interessarsi attivamente all’attività delle funzioni interne e di intervenire tempestivamente quando emergano elementi di anomalia. L’obbligo di agire informati non può essere trasformato nel mero dovere di agire soltanto quando altri organi o funzioni aziendali forniscano spontaneamente informazioni complete. Il consiglio deve invece verificare l’effettivo funzionamento dei controlli, la qualità dei flussi informativi, l’equilibrio nell’esercizio delle deleghe e la gestione dei rischi.
La Corte esclude quindi che l’esistenza di dirigenti infedeli, comitati interni o funzioni specialistiche potesse automaticamente interrompere il collegamento tra le omissioni contestate e la posizione dell’amministratore. Il giudice di merito aveva accertato significativi indicatori di anomalia e una complessiva carenza dell’organo amministrativo nel presidio del patrimonio di vigilanza, delle procedure di credito, delle operazioni sulle azioni della banca, delle decisioni di investimento, dei sistemi di delega e delle attività di controllo. In tale contesto, l’affidamento sulle strutture interne non poteva essere qualificato come incolpevole, né l’amministratore poteva invocare barriere informative o la mera esistenza formale di procedure e comitati.
La Cassazione respinge inoltre le censure sul procedimento sanzionatorio. Le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia nella disciplina applicabile non sono considerate sostanzialmente penali e non comportano l’applicazione del principio della retroattività della lex mitior. È legittima la motivazione per relationem del Direttorio quando la proposta richiamata sia conosciuta dal destinatario; il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’accertamento dell’illecito e non dalla mera acquisizione materiale dei fatti; il termine regolamentare per la conclusione del procedimento non ha natura decadenziale. La Banca d’Italia può inoltre utilizzare le risultanze ispettive della BCE, ferma la possibilità di contestarle nel giudizio di opposizione. Ritenute infondate o inammissibili tutte le censure, la Corte rigetta il ricorso e conferma la sanzione.
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