Responsabilità del preponente e valore probatorio delle email non contestate (Cass. civ. Sez. III n. 4605 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità precontrattuale del preponente per la condotta dell’agente non può essere invocata per la prima volta in cassazione, ove non risulti dagli atti che essa sia stata prospettata nei gradi di merito. Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza censurare la ratio decidendi del giudice di appello, è inammissibile. Il sindacato di legittimità non può tradursi in una rinnovata disamina del merito, specie quando il giudice di appello abbia fondato la decisione sull’apprezzamento del materiale probatorio. Resta ferma la condanna della parte ricorrente alle spese e l’assoggettamento al contributo unificato.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Varese il gestore telefonico, chiedendo il risarcimento del danno per gli addebiti asseritamente non dovuti e per l’inesatta esecuzione del contratto di telefonia, stipulato nel 2012 per il tramite di un’agenzia. A fondamento della domanda invocava la responsabilità del preponente per la condotta dell’agente.

Il Tribunale rigettava la domanda, non essendo provati i fatti costitutivi della pretesa. La Corte d’appello di Milano confermava integralmente la decisione di primo grado e condannava l’appellante alle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi; il gestore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1337 e 2049 cod. civ., sostenendo che la domanda non mirasse a modificare il contratto, ma ad accertare la responsabilità del preponente per la condotta dell’agenzia. La Corte dichiara il motivo inammissibile: dagli atti non risulta che nei gradi di merito la società avesse mai prospettato un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, né invocato l’applicazione dell’art. 1337 cod. civ. Il rilievo assorbe ogni ulteriore profilo.

Con il secondo motivo la ricorrente censura l’apprezzamento del materiale probatorio, dolendosi della cd. contestazione indiretta delle email prodotte e invocando gli artt. 2712 cod. civ. e seguenti. La Corte osserva che la censura si appunta contro la motivazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, che la Corte territoriale ha ritenuto il contenuto della corrispondenza generico e criptico: tale ratio decidendi non è stata oggetto di effettiva censura, se non mediante l’assertiva contrapposizione di una contraria valutazione.

La ricorrente, insistendo sul valore probatorio delle email, sollecita in realtà questa Corte a rivedere nel merito il giudizio sulla rilevanza dei documenti e sull’apprezzamento della prova: operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Anche il secondo motivo è pertanto inammissibile.

Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, la ricorrente denuncia l’omesso esame della prova testimoniale richiesta per accertare l’autenticità del contenuto delle email, invocando precedenti di legittimità. La Corte rileva che la parte non censura la ratio del provvedimento di rigetto, fondata sulla natura fattuale e sul contenuto equivoco dei messaggi, non idonei a dar conto degli esatti termini della proposta contrattuale. Il motivo è dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e la declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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