Il requisito dell’asseverazione non può essere sanato con produzione successiva alla domanda (TAR Lombardia n. 2435 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’asseverazione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 73/2022 costituisce requisito essenziale e originario della domanda di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, dovendo essere depositata unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Essa postula una verifica da compiersi in epoca necessariamente antecedente alla presentazione della domanda e in funzione di essa, implicando un’attività di tipo sintetico-valutativo che non si risolve in una mera rappresentazione documentale. La carenza originaria del requisito non può essere sanata dalla produzione di un’asseverazione formata in data successiva alla presentazione dell’istanza, ancorché antecedente all’adozione del provvedimento di revoca. Non è meritevole di tutela l’affidamento riposto nella conservazione di un titolo illegittimamente ottenuto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva revocato il nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato rilasciato in suo favore, perché, a seguito di controlli successivi, era emerso che l’asseverazione allegata alla domanda era stata disconosciuta dal professionista indicato quale asseveratore. Il ricorrente deduceva la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, eccependo che l’asseverazione, sebbene formata dopo la presentazione dell’istanza, era stata comunque depositata prima della revoca e che nel frattempo egli aveva fatto ingresso in Italia facendo legittimo affidamento sul provvedimento favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura dell’asseverazione ex art. 44, comma 2, d.l. n. 73/2022, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, 29 luglio 2024, n. 6781), secondo cui essa non costituisce una mera rappresentazione riepilogativa di dati, ma implica un’attività di tipo sintetico-valutativo, che tiene conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti del datore di lavoro.
Nel caso di specie, l’asseverazione originariamente prodotta era stata espressamente disconosciuta dal professionista che appariva esserne l’autore, circostanza pacifica e non contestata. Il Tribunale ha quindi escluso che alla carenza originaria del requisito potesse sopperire la produzione di un’ulteriore asseverazione formata in data successiva alla presentazione della domanda.
La verifica asseverativa, ha precisato il TAR, deve svolgersi in epoca necessariamente antecedente alla domanda e in vista di essa, pena la frustrazione della ratio dell’istituto, volta a prevenire la proliferazione di richieste di nulla osta per ingressi meramente fittizi. La produzione tardiva non è quindi idonea a sanare il vizio che legittima la revoca a norma dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022.
Quanto all’affidamento del lavoratore, il Tribunale lo ha ritenuto non meritevole di tutela, trattandosi di affidamento riposto nella conservazione di un titolo illegittimamente ottenuto. Il ricorso è stato respinto, con revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.
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Nota della Redazione
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