Permesso premio e mancata revisione critica del reato (Cass. pen. Sez. 1 n. 2665 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso premio, la regolare condotta carceraria costituisce solo il primo dei presupposti normativi richiesti dall’art. 30-ter, comma 1, ord. pen. e non esaurisce la valutazione del giudice di sorveglianza, il quale è tenuto ad accertare la sussistenza di tre requisiti concorrenti: la regolare condotta, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro. L’assenza di pericolosità sociale, da valutarsi con maggiore rigore per i soggetti condannati per reati di particolare gravità commessi in contesto di criminalità organizzata, può essere desunta anche dalla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante. La pericolosità rilevante può essere desunta altresì dal perdurante potere criminale dell’organizzazione di appartenenza, da cui non siano intervenute medio tempore dissociazioni, senza che occorra un riferimento individualizzato al singolo detenuto. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, quale giudice del rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 35230 del 2024, respingeva l’istanza di permesso premio presentata da un condannato per reati commessi in contesto di criminalità organizzata, tra cui tre omicidi. Il giudice dell’esecuzione riteneva che, alla data di entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 199/2022, il detenuto non avesse ancora raggiunto un grado di rieducazione adeguato, mancando una revisione critica del proprio passato criminale. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità della prognosi di pericolosità e la mancata valutazione del positivo percorso trattamentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i criteri indicati nella sentenza rescindente n. 35230 del 2024, che aveva censurato l’ordinanza annullata per non aver compiuto lo scrutinio preliminare sul grado di rieducazione già raggiunto al momento del sopravvenire della disciplina più rigorosa, per non aver esercitato i poteri istruttori officiosi e per non aver operato il bilanciamento tra caratura criminale dei fatti e percorso rieducativo.
Il giudice del rinvio aveva ottemperato alle indicazioni, svolgendo istruttoria d’ufficio e acquisendo nuovamente i pareri del gruppo di osservazione, della D.D.A. e della D.N.A.A. La Corte ha quindi esaminato i motivi del ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’assunto secondo cui il corretto comportamento carcerario sarebbe già indice di un percorso di rieducazione. Dal tenore letterale dell’art. 30-ter, comma 1, ord. pen. emerge che il giudice deve accertare tre requisiti concorrenti: la regolare condotta, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro.
Quanto alla pericolosità sociale, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui essa può essere desunta dalla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante, citando le sentenze Sez. 1 n. 5505 del 2017 e Sez. 1 n. 9796 del 2008. La motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva rilevato la totale chiusura del detenuto dinanzi a ogni tentativo di dialogo sulle proprie vicende giudiziarie, non è stata ritenuta manifestamente illogica.
La Corte ha altresì disatteso la censura relativa alla natura non individualizzata delle informative acquisite, affermando che la pericolosità può essere desunta dal perdurante potere criminale dell’organizzazione di appartenenza, da cui non siano intervenute dissociazioni, considerato che il clan di riferimento risulta fuso con altro sodalizio e governa il territorio. Ha infine dichiarato inammissibili i motivi nuovi, in applicazione del principio di estensione del vizio radicale di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., richiamando le sentenze Sez. 6 n. 9837 del 2019 e Sez. 5 n. 48044 del 2019.
Nota della Redazione
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