Differimento della pena e sofferenza autoprodotta dal condannato (Cass. pen. Sez. I n. 35844 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento della pena per motivi di salute, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato — realizzata mediante comportamenti quali la mancanza di collaborazione alle terapie e agli accertamenti o il rifiuto dei medicamenti o del cibo — non può essere presa in considerazione nel bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali e obblighi di effettività della risposta punitiva. Non può pretendersi la tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa. La manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione prospettata dal ricorrente sia inconfutabile e non costituisca una mera ipotesi alternativa. Il differimento richiede che la malattia esiga un trattamento non facilmente attuabile in detenzione: la norma non tutela il diritto a non correre il rischio di morire in carcere, ma quello di essere curato come se il condannato fosse libero.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione dell’ergastolo per cumulo di condanne, ha presentato istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, disposta perizia, ha respinto l’istanza rilevando la non incompatibilità delle condizioni di salute fisica e mentale con la detenzione, potendo il condannato ricevere in carcere tutti i trattamenti necessari.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione sotto più profili: l’inefficacia delle cure per i ripetuti rifiuti opposti, l’omessa valutazione della maggiore adesione alle terapie in regime domiciliare e della possibilità di contenere la pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo — secondo cui le cure sarebbero soltanto offerte e non ricevute per i rifiuti del condannato — è giudicato manifestamente infondato nel significato dato a tale espressione dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nelle Sezioni Unite n. 32 del 2000 e nelle Sezioni Unite n. 12602 del 2015: le censure palesemente inconsistenti e contrastate da giurisprudenza costante non integrano il vizio dedotto.
L’argomento si pone in contrasto con il consolidato indirizzo secondo cui la sofferenza autoprodotta mediante mancanza di collaborazione alle terapie o rifiuto dei medicamenti non rileva nel bilanciamento che presiede al differimento, non potendosi pretendere la tutela di un diritto abusato (richiamate Sez. I n. 26540 del 2016, Sez. I n. 39986 del 2019).
Quanto alla prospettazione secondo cui il rifiuto delle cure dipenderebbe dal disturbo psichico, la Corte osserva che la manifesta illogicità della motivazione non può ricavarsi da una ipotesi congetturale quale un fatto semplicemente “presumibile”: la ricostruzione alternativa deve essere inconfutabile e non mera ipotesi (richiamata Sez. VI n. 2972 del 2021).
Il rischio di evento ischemico potenzialmente fatale è giudicato argomento inconferente: per ottenere il differimento occorre una malattia che esiga un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, non tutelando la norma il diritto a non correre il rischio di morire in carcere (richiamate Sez. I n. 2337 del 2021, Sez. I n. 789 del 2014, Sez. I n. 972 del 2012).
Il secondo motivo, ripetitivo del primo e fondato su ipotesi congetturale, è inammissibile (richiamate Sez. I n. 17102 del 2024, Sez. II n. 3817 del 2020). Infine, l’omessa valutazione della pericolosità è inconferente: il condannato all’ergastolo non può ottenere la detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter ord. pen., ma solo il differimento per motivi di salute, nella specie escluso dalla perizia. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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