Misure di sicurezza: la preclusione da giudicato è rebus sic stantibus (Cass. pen. Sez. I n. 35845 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza disposte con la sentenza di condanna, la preclusione derivante dal giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce alla magistratura di sorveglianza di rivalutare la pericolosità e l’adeguatezza della misura, purché emerga e sia apprezzato un mutamento della situazione di fatto già considerata. Il metodo del ragionamento del giudice dell’esecuzione consiste nel partire dall’accertamento di pericolosità contenuto nella decisione di cognizione e nel verificare se nelle more siano intervenuti elementi nuovi di apprezzabile mutamento. La concessione di benefici penitenziari va valutata unitamente al comportamento durante l’espiazione, senza che da essa emerga automaticamente un’evoluzione positiva della personalità. Ai fini dell’attualità della pericolosità, la mancanza di titolo di soggiorno e di attività lavorativa lecita non fonda di per sé un giudizio sfavorevole, ma può assumere rilievo come coelemento ove riveli il rischio di commissione di nuovi reati.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza della Corte di assise di appello divenuta irrevocabile, era stato sottoposto alla pena di dodici anni di reclusione per l’omicidio della moglie; nella stessa sentenza era stata disposta la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Il magistrato di sorveglianza confermava la misura e il Tribunale di sorveglianza respingeva l’appello, rilevando l’assenza di elementi di novità rispetto al precedente giudizio di pericolosità e valorizzando la condotta successiva alla scarcerazione: la sottrazione all’esecuzione della misura con lunga irreperibilità, il difetto di revisione critica, l’assenza di lavoro regolare e di titolo di soggiorno. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
Con tre motivi, esaminati congiuntamente, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: l’ordinanza avrebbe invertito l’onere della prova sulla pericolosità attuale, non avrebbe considerato i provvedimenti di liberazione anticipata ottenuti durante la detenzione e avrebbe fondato il giudizio prognostico su elementi estranei, quali l’irregolarità del soggiorno e dell’attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’assetto dei poteri della magistratura di sorveglianza richiamando l’art. 69, comma 4, ord. pen. e l’art. 679 cod. proc. pen.: il giudice provvede al riesame della pericolosità e all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure. In assenza di pericolosità attuale la statuizione irrevocabile non può avere efficacia, ma ciò non espande i poteri decisori senza limite, posto che l’intervento è preceduto da una decisione sullo stesso punto.
Il contenuto decisorio della sentenza irrevocabile non si riduce a mero precedente storico. Richiamando le Sezioni Unite n. 34091 del 2011, la Corte ribadisce che nel procedimento di sorveglianza la preclusione è attenuata: opera rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione alla luce di nuovi elementi sopravvenuti o preesistenti e non considerati. Occorre dunque, per superarla, un mutamento della situazione di fatto già esaminata, come precisato da Sez. I n. 2452 del 2020.
Da qui il rigetto del primo motivo: il percorso dell’ordinanza è coerente, perché muove dall’accertamento di pericolosità del giudice della cognizione per verificare l’intervento di elementi nuovi, senza inversione dell’onere probatorio.
Quanto ai benefici penitenziari, la Corte richiama Sez. I n. 8242 del 2019: il giudice deve tener conto della gravità del fatto e dei fatti successivi, compreso il comportamento in espiazione risultante dalle relazioni e dai benefici concessi. Nel caso concreto non è illogico ritenere che dalla liberazione anticipata non emerga in modo univoco un’evoluzione positiva, considerata la lunga irreperibilità dopo la scarcerazione e l’assenza di emergenze sulla revisione critica.
Sul terzo motivo la Corte richiama Sez. I n. 23826 del 2020: l’irregolare presenza in Italia non è di per sé elemento idoneo a fondare una prognosi criminale sfavorevole, salvo che lo straniero versi nell’impossibilità di procacciarsi lecitamente i mezzi di sussistenza. La mancanza combinata di titolo di soggiorno e di attività lavorativa lecita è stata quindi valutata come coelemento in chiave oggettiva, potenzialmente criminogena, e non come rimprovero al condannato. Il ricorso è infondato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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