Ottemperanza e penalità di mora nella misura degli interessi legali (TAR Lazio n. 747 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va commisurata agli interessi legali, misura che l’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015 sottrae al giudizio di manifesta iniquità. La penalità decorre dal giorno della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notifica della sentenza di ottemperanza, e trova il proprio termine finale nel giorno di insediamento del commissario ad acta. Gli interessi, calcolati su base annua, vanno proporzionati alla durata effettiva dell’inadempimento. L’azione di ottemperanza è ammissibile anche per l’attuazione di sentenze esecutive e di altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva emesso un’ordinanza con cui imponeva al Comune di modificare e integrare la segnaletica indicata. Il Comune impugnava l’atto e il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 244 del 2022 e, nel merito, respingeva il ricorso con sentenza n. 130 del 2024, condannando l’ente al pagamento delle spese di lite.
Entrambi i provvedimenti venivano notificati al Comune il 25 marzo 2024 e non erano impugnati. Poiché l’Amministrazione non provvedeva al pagamento delle spese, la società proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente al pagamento della penalità di mora per ogni ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. L’art. 112, comma 2, c.p.a. consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi. La sentenza invocata risulta notificata al Comune il 25 marzo 2024 e non appellata: il titolo è quindi esecutivo.
Il thema decidendum si concentra sulla penalità di mora. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che ha aggiunto due periodi all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; inoltre essa non può reputarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Su questa base il Tribunale accoglie la domanda e irroga la penalità proprio nella misura degli interessi legali, escludendo per legge la manifesta iniquità della sanzione. La somma è commisurata al periodo di inadempimento: gli interessi, calcolati su base annua sul capitale dovuto, vanno proporzionati alla durata del ritardo.
Quanto ai termini, la penalità decorre dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, e ha come termine finale il giorno di insediamento del commissario ad acta. Il ricorrente deve evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato al Comune e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento.
Il ricorso è quindi accolto: il Comune è condannato al pagamento della penalità nei termini indicati, con nomina, in caso di perdurante inadempimento, del Dirigente della Ragioneria Territoriale di Latina quale commissario ad acta; il compenso del commissario e le spese del giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori, sono posti a carico dell’ente soccombente, con restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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