La diffida Agcom per hate speech non è sanzione e la satira (Cons. Stato n. 1231 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nei confronti del fornitore di servizi media, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 157/19/CONS, non costituisce provvedimento sanzionatorio, ma ordine di non reiterare le condotte illecite accertate. Il giudice amministrativo verifica la gravità e la sistematicità delle espressioni, valutate nel loro contesto complessivo e non isolatamente. Il richiamo alla satira e all’iperbole non scrimina l’emittente quando le frasi integrino incitamento all’odio e alla discriminazione per caratteristiche etniche o di provenienza territoriale, né quando l’interessato abbia omesso di contestare in giudizio la veridicità dei fatti, operando il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. Il provvedimento presidenziale adottato in via d’urgenza è legittimo se ratificato dall’organo collegiale.
Il Fatto
Nel corso di tre puntate di una trasmissione radiofonica, andate in onda nel giugno 2019, il conduttore pronunciò espressioni di incitamento all’odio e alla commissione di reati nei confronti di un insieme di persone individuate per caratteristiche etniche e di provenienza territoriale. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contestò alla società editrice, titolare dell’emittente, la violazione del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e del Regolamento sull’hate speech. La società, in sede procedimentale, non contestò la veridicità delle frasi, limitandosi a richiamare il carattere provocatorio e satirico del programma e assumendo un impegno al rispetto della normativa.
L’Autorità adottò quindi un provvedimento presidenziale di diffida, poi ratificato dall’organo collegiale. Il TAR Lazio rigettò il ricorso proposto dalla società. Questa ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, deducendo la lacunosità della motivazione, il difetto di prova della condotta, l’assenza dei presupposti normativi e l’incompetenza del Presidente ad adottare l’atto interinale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria la censura sull’incompetenza del Presidente dell’Autorità. La doglianza è infondata: l’adozione di un provvedimento presidenziale è espressamente prevista dall’art. 3, comma 3, del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, che consente il ricorso a tale tipologia di atto “in casi straordinari di necessità e di urgenza”, salva la ratifica dell’organo collegiale. Nel caso concreto le ragioni d’urgenza sono ravvisabili nella necessità di far cessare tempestivamente la condotta illecita, atteso che la prima riunione utile del Consiglio non avrebbe consentito l’adozione tempestiva del provvedimento. L’atto è stato adottato il 31 luglio e ratificato l’11 settembre.
Quanto al dedotto difetto di prova della condotta, la Corte rileva che il provvedimento impugnato riporta testualmente le frasi pronunciate dal conduttore nelle tre puntate esaminate. La società, nella nota procedimentale, ha invocato quale presunta scriminante il ricorso a toni sprezzanti e a un linguaggio satirico e sarcastico, senza contestare la veridicità delle contestazioni, e neppure con il ricorso di primo grado ha contestato l’effettivo utilizzo delle frasi riportate. Opera quindi il principio di non contestazione: ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., il primo giudice ha correttamente posto alla base della decisione fatti non specificamente contestati.
Sono parimenti infondate le censure sull’assenza dei presupposti normativi. La Corte conferma le valutazioni del TAR circa la gravità e sistematicità delle condotte, emergenti dalla lettura delle affermazioni rese nelle tre puntate. Il collegio sottolinea che non si è in presenza di un provvedimento sanzionatorio, come ripetutamente dedotto dall’appellante, bensì di una diffida a non reiterare le condotte illecite rilevate, trattandosi dell’utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e le discriminazioni nei confronti di un determinato insieme di persone.
La Corte rileva il disallineamento tra le difese svolte in appello e l’impegno assunto in sede procedimentale dalla società, la quale aveva riconosciuto carattere “obbiettivamente sgangherato e anche banale” alle esternazioni del conduttore, impegnandosi a una maggiore attenzione sui contenuti dei programmi. Il provvedimento di diffida si è dunque limitato ad accertare l’illiceità delle espressioni diffuse dall’emittente, non improntate a satira o sarcasmo, con l’avviso a non reiterarle.
L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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