Il diniego di sanatoria non è nullo per la dicitura firmato digitalmente (Cons. Stato n. 1225 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata sottoscrizione autografa della copia conforme notificata di un provvedimento amministrativo non ne determina la nullità, poiché la funzione della firma è quella di consentire l’attribuibilità dell’atto all’autorità emanante. Tale attribuibilità può desumersi aliunde, dall’epigrafe, dall’ufficio del funzionario e dall’indirizzo di trasmissione. I principi elaborati in materia tributaria sulla nullità dell’avviso di accertamento privo di sottoscrizione, sancita da una norma eccezionale, non si applicano analogicamente al diniego di sanatoria edilizia, stante la tassatività delle fattispecie di nullità testuale dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. L’omessa indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ordinanza di demolizione, riguardando un distinto e successivo provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Una società cooperativa agricola e due privati impugnavano davanti al TAR Puglia il diniego di permesso di costruire in sanatoria e la conseguente ingiunzione di demolizione adottati dal Comune per opere realizzate su un fondo. I ricorrenti deducevano la nullità del diniego per difetto di sottoscrizione — essendo la copia notificata via PEC recante la sola dicitura “atto firmato digitalmente” — la mancata indicazione dell’area da acquisire e l’estraneità dei privati all’attività edilizia contestata.

Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 279/2023. I soccombenti proponevano appello, riproponendo le censure sulla nullità per difetto di asseverazione e sulla genericità dell’ordine di demolizione. Il Comune si costituiva in resistenza, producendo copia dell’originale munito di firma digitale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinvio avanzata dal difensore degli appellanti: le condizioni di salute prospettate non integrano un impedimento assoluto alla partecipazione a un’udienza svolta da remoto, non ricorrendo le cause eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.. Rileva inoltre che i capi della sentenza relativi all’estraneità dei privati non sono stati specificamente impugnati, con formazione del giudicato sul punto.

Nel merito, la Corte conferma la decisione di primo grado. La censura di nullità si fonda sul richiamo alla giurisprudenza tributaria che ha sancito la nullità dell’avviso di accertamento recante la mera dicitura “firmato digitalmente” (Cass. n. 1150 e n. 1557 del 2021, n. 24681 del 2022). Il Collegio ne esclude l’applicabilità: quel principio riposa su una nullità testuale espressamente prevista dall’art. 41, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, disposizione senza equivalente nel procedimento amministrativo. La natura tassativa delle nullità testuali impedisce l’analogia, tanto che per il provvedimento amministrativo il difetto di motivazione produce annullabilità, non nullità.

Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato sez. VII n. 5714 del 2024), il Consiglio chiarisce che la mancanza di sottoscrizione determina nullità solo quando impedisca di individuare l’amministrazione emanante. L’autografia non è requisito di esistenza giuridica dell’atto se dal contesto emergono ente, qualifica e ufficio del funzionario. Nella specie l’attribuzione al Comune non è mai stata contestata, e l’originale prodotto in appello — ammissibile ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. — reca la firma digitale del responsabile del procedimento e del dirigente. Nessuna nullità è quindi configurabile.

Quanto all’area da acquisire, la Corte rileva che l’ordinanza contiene l’analitica descrizione delle opere abusive; in ogni caso l’imprecisa indicazione dell’area attiene al solo successivo provvedimento di acquisizione, distinta misura sanzionatoria rispetto alla demolizione (Cons. Stato sez. VI n. 7672 del 2020). L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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