Diffida AIA e modifica delle prescrizioni: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 19 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso una diffida adottata ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 e avverso la contestuale modifica delle prescrizioni dell’AIA diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione accerta il superamento di tutte le non conformità e criticità contestate e la misura modificativa, priva di efficacia definitiva, esaurisce i propri effetti. La caducazione integrale del provvedimento impugnato, anche nei profili a efficacia provvisoria, elimina la lesione e fa venir meno la necessità della pronuncia di merito. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’improcedibilità e, in ragione della natura della decisione e delle questioni controverse, compensa integralmente le spese.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia del Sud Sardegna. A seguito di ispezione dell’ARPAS, sono state rilevate diciassette fattispecie di non conformità e ventidue criticità rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione.
La Provincia ha quindi adottato una determinazione con cui ha diffidato la società a superare le non conformità entro termini prestabiliti, ha imposto interventi volti a eliminare le criticità e ha modificato l’AIA, individuando nuovi limiti di concentrazione per le acque riutilizzate ed eventualmente scaricate. La società ha impugnato la diffida, la relazione ARPAS e la modifica delle prescrizioni, contestando la fondatezza degli addebiti e il punto relativo ai nuovi limiti.
La Motivazione della Corte
La Provincia ha eccepito l’inammissibilità parziale del ricorso nella parte relativa alle criticità e, nel merito, l’infondatezza delle censure sulle non conformità. L’ARPAS ha contestato la propria legittimazione passiva, essendo i propri atti endoprocedimentali, e ha difeso la correttezza degli accertamenti ispettivi.
Nel corso del giudizio la società ha posto in essere le attività di eliminazione di tutte le non conformità e criticità. L’ARPAS ha osservato che l’impugnazione mirava a evitare che la diffida potesse precostituire il presupposto di sanzioni più gravi in caso di reiterazione, evenienza ormai esaurita con il decorso del periodo annuale dalla conclusione delle ispezioni.
La società ha tuttavia rivendicato il permanere dell’interesse quanto al punto della determinazione che ha modificato l’AIA sui limiti delle acque, deducendo la violazione delle Linee Guida Regionali e del d.lgs. n. 152/2006, il difetto di motivazione e di istruttoria. Sul piano procedimentale ha lamentato l’omessa convocazione della conferenza di servizi, trattandosi di intervento in autotutela sull’AIA secondo la regola del contrarius actus. Nel merito ha rilevato il contrasto tra il divieto assoluto di scarico del cadmio e la tabella richiamata dalla Provincia, nonché l’inapplicabilità di quest’ultima, riferita al riutilizzo per usi irrigui e civili, ad acque destinate a uso industriale.
La Provincia ha replicato che la modifica era stata disposta solo in via provvisoria, al fine di ripristinare e garantire la conformità dell’impianto e colmare il vuoto di tutela emerso dal rinvenimento del cadmio nel percolato trattato, con efficacia limitata fino all’adeguamento impiantistico o al riesame dell’AIA ex art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.
All’udienza pubblica la Provincia ha dato atto del riscontro positivo sul superamento di tutte le non conformità e criticità, con conseguente integrale inefficacia della diffida, e ha precisato che anche il punto relativo ai limiti aveva efficacia solo provvisoria. La società ha preso atto di tale sopravvenienza, riconoscendo il venir meno di ogni efficacia, anche parziale, del provvedimento.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna efficacia del provvedimento impugnato, neppure quanto al punto sulla modifica dell’AIA. Le spese sono state compensate in ragione della natura della decisione e delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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